IAsson Home arrow Glossario Assicurativo

Consulenza

Consulenza Legale

Top 100 Joomla

 
Glossario Assicurativo Tecnico Completo

Glossario Assicurativo  gratuito di termini tecnici assicurativi, completo ed esauriente. I termini assicurativi del Dizionario Assicurativo sono comunque da ritenersi forniti a uso didattico e possono essere utili alla formazione e al supporto nonchè materiale di studio per chi si sta preparando per l'esame Agenti e Broker dell'ISVAP o per chi sta facendo la formazione per l'iscrizione alla sezione E del RUI. Oltre che, questi termini assicurativi , possono ritornare utili a tutti gli operatori del settore assicurativo nella loro professione.

Se non sei d'accordo su qualche definizione del dizionario assicurativo o pensi debba essere rettificata, o se conosci una definizione assicurativa che manca da questo glossario assicurativo e vuoi proporla per l'inserimento non esitare a inviarci la tua devinizione al termine che desideri, cliccando su Inserisci Termine (per farlo devi essere registrato. REGISTRATI), la redazione sarà felice di vagliarla e pubblicarla.


Puoi sempre cercare le voci qui.

Inizia con Contiene Corrispondenza Esatta

Inserisci Termine

Tutto | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z


D
Ci sono 113 voci nel glossario.
Pagine: 1 2 »
Termine Definizione
D.I.C. (DIFFERENCE IN CONDITIONS)DIFFERENCE IN CONDITIONS E’ una particolare polizza integrativa che ricomprende in garanzia alcune condizioni particolari che sono normalmente dichiarate escluse od assicurabili a pattuizione speciale dalle polizze tradizionali.
 
DA AVVISARETO BE ADVISED (T.B.A.) Indica che un termine o condizione, non ancora definiti, saranno successivamente comunicati.
 
DA CHIODO A CHIODONAIL TO NAIL Il termine usato espressamente per l’assicurazione di tele ed opere d’arte, sta ad indicare che la durata della garanzia inizia dal momento in cui queste vengono rimosse dal luogo di originaria conservazione per essere trasportate presso mostre o restauratori ed ha termine con il rientro in detto luogo originario.
 
DA CONVENIRETO BE AGREED (T.B.A.) Indica che un termine o condizione contrattuale devono essere convenuti.
 
DA MAGAZZINO A MAGAZZINOFROM WAREHOUSE TO WAREHOUSE Condizione intesa a rendere valida la garanzia su merci in transito, dal momento in cui lasciano il magazzino/deposito del mittente sino al loro arrivo nel magazzino del ricevente nella località di destino.
 
DALLA PRIMA LIRAFROM GROUND UP Nella riassicurazione non proporzionale, questo termine è usato per precisare che il valore di un sinistro è indicato nella sua globalità, ossia al lordo della quota conservata dalla cedente.
 
DANNI CONSEQUENZIALICONSEQUENTIAL LOSS Sono tali i danni derivanti non gi dall’azione diretta d’incendio, esplosione o scoppio, ma per le conseguenti interruzioni di energia, anomalie nel funzionamento delle apparecchiature ed altre alterazioni che possono subire gli enti per effetto di fuoriuscita di fluidi.
 
DANNI DA ACQUAPLUMBED WATER DAMAGES Vedi ACQUA CONDOTTA.
 
DANNI DA ACQUA DI SENTINABILGE WATER DAMAGES Sono tali i danni subiti dalla merce per effetto della fuoriuscita di acqua da tubazioni di bordo o da contatto con acqua, appunto, di sentina. Rientrano tra i danni di acqua dolce.
 
DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO DA GUPolizza che copre i danni indiretti (lucro cessante) derivanti da forzata inattività di macchine che siano, esse pure, oggetto di assicurazione con polizza “guasti alle macchine”.
 
DANNI DI COMPETENZAUNDERWRITING YEAR CLAIMS Vanno comunque riferiti all’esercizio di decorrenza del contratto.
 
DANNI IN MACCHINA PER CATTIVI TEMPIHEAVY WEATHERS - ENGINE TROUBLE Locuzione propria dell’assicurazione (corpi) per riferirsi alle avarie, subite dalle macchine per sforzi e sollecitazioni anomali, accertati o da accertarsi al termine del viaggio.
 
DANNI IN SOSPESOOUTSTANDING CLAIMS Sono i reclami presentati dall’assicurato, ma non ancora liquidati per carenza di documentazione, oppure perché gli accertamenti non sono conclusi.
 
DANNI INDIRETTIINDIRECT LOSSES Sono le conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall’evento, ma da esso derivanti. Si possono suddividere in “danni materiali” e “danni da interruzione di esercizio”. Nel primo caso si inquadrano i danni ai beni che sono consequenziali all’evento dannoso, nel secondo caso si stima la perdita economica che deriva dall’impossibilità a svolgere la normale attività a seguito dell’evento stesso.
 
DANNI NON RIPARATIUNREPAIRED DAMAGES Condizione prevista dai contratti riferiti alla nave, assicurata secondo la I.T.C. (vedi INSTITUTE TIME CLAUSE HULL), in base alla quale, al termine del contratto, nel caso di danni non riparati, il risarcimento richiesto sarà computato in ragione del reale deprezzamento subito dalla nave, ma non potrà eccedere la somma che sarebbe stata risarcita qualora le riparazioni fossero state eseguite. Se però la nave fosse perita prima della scadenza contrattuale, non si terrà conto dei danni non riparati.
 
DANNI PAGABILI A DESTINOCLAIMS PAYABLE ABROAD or AT DESTINATION Pattuizione che si rileva nella polizza o certificato di assicurazione, in base alla quale l’assicuratore, tramite gli agenti liquidatori, provvede alla corresponsione dell’importo liquidato nella località ove risiede il ricevitore danneggiato.
 
DANNI PER COLPA COMUNEBOTH TO BLAME COLLISION CLAUSE Pattuizione contenuta nelle polizze di carico, concernenti il trasporto di merci, in base alla quale nel caso di urto tra due o più navi, con colpa comune, ciascuna nave concorrerà al risarcimento dei danni arrecati in proporzione alla gravità della propria colpa.
 
DANNI PUNITIVIPUNITIVE DAMAGES Il giudice statunitense, non disponendo di norme penali o amministrative da applicare per reprimere i casi di colpa macroscopica dimostranti l’assoluto disinteresse del colpevole per gli altrui diritti ed interessi, condanna il colpevole medesimo a pagare al danneggiato (in aggiunta a quanto dovutogli quale risarcimento nel senso tradizionale del termine) una somma, magari molto superiore a quella costituente il risarcimento, a titolo di “punitive damages” in base, non ad una disposizione di legge, ma ad un principio affermatosi giurisprudenzialmente com’è normale in un ordinamento di Common Law. Condanne del genere sono molto frequenti nelle cause relative a danni causati da prodotti difettosi.
 
DANNI SCONOSCIUTI O VIAGGIANTILOSSES INCURRED BUT NOT REPORTED Prevedibili esborsi concernenti avvenimenti verificatisi nell’esercizio ma, alla chiusura del medesimo, non ancora denunciati all’assicuratore.
 
DannoModifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro.
 
DANNO (A PRODOTTI DEL SUOLO)DAMAGE TO CROPS Nell’assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.
 
DANNO (ALLA VITA DI RELAZIONE)Consiste nella possibilità - o anche nella difficoltà - per chi abbia subito menomazioni fisiche di reinserirsi nei rapporti sociali, o anche di mantenerli a un livello normale, sì da annullare o diminuire, secondo i casi, le possibilità di collocamento e di sistemazione del danneggiato. Trattasi quindi di danno da tenere distinto da quello alla capacità lavorativa e da risarcire separatamente da questo.
 
DANNO (ESTETICO)AESTHETIC LOSS E’ il danno all’aspetto esteriore ed ha una valenza patrimoniale quando la vittima trae un lucro dall’esibizione della propria persona (attori, personaggi di spettacolo e “pubblici” in senso lato), ma anche soggetti professionalmente a contatto col pubblico come commesse, venditori, ecc. Ha invece una valenza extrapatrimoniale (o morale) quando, pur non determinando pregiudizio economico, crea disagio nei rapporti col prossimo. A questo riguardo si parla, come configurazione specifica di danno morale, anche di “danno alla vita di relazione”, non necessariamente legato ad una ferita o ad uno sfregio esteriore, ma anche sotto forma del permanere di balbuzie, tic, eccitabilità, ecc. conseguenti al fatto illecito.
 
DANNO (NON PATRIMONIALE)PSYCHOLOGICAL DAMAGE Riguarda, non il patrimonio, ma la sfera psichica, incidendo sulla stessa con dolori, ansie e paure per un fatto interessante la propria persona (es. lesioni personali riportate) o la persona altrui (es. morte di un congiunto), ma in presenza - in questo secondo caso - di particolari vincoli affettivi. E’ risarcito solo quando il fatto contiene gli estremi di un reato.
 
DANNO (PATRIMONIALE)CAPITAL LOSS E’ l’incisione inferta dal fatto illecito alla sfera patrimoniale (della vittima) attuale (danno emergente) o futuro (lucro cessante).
 
DANNO AMBIENTALEENVIRONMENTAL DAMAGE Consiste nell’alterazione, nel deterioramento o nella distruzione, parziale o totale, dell’ambiente, cagionata da qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge. L’autore del fatto è tenuto al risarcimento nei confronti dello Stato, legittimato a promuovere l’azione avanti il giudice ordinario. Parimenti legittimati sono gli enti territoriali su cui incidono i beni oggetto del fatto lesivo.
 
DANNO BIOLOGICOLOSS TO THE PERSON’S HEALTH Configurazione di danno, indipendente dalle due configurazioni tradizionali (danno patrimoniale e danno non patrimoniale), elaborata dalla giurisprudenza e riscontrabile in qualsiasi pregiudizio arrecato alla persona umana a titolo di lesione del diritto alla salute tutelato dall’art. 32 della Costituzione. Questo danno, sia pure assorbendo quello alla capacità lavorativa (generica), può coesistere - in caso di lesioni personali - col danno patrimoniale (costituito dall’eventuale capacita lavorativa specifica) e col danno non patrimoniale (morale).
 
DANNO BIOLOGICO (O ALLA SALUTE)Danno conseguente alla lesione dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione sul piano medico. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione del reddito.
 
DANNO D’ORIGINECOUNTRY DAMAGE Per danno d’origine s’intendono le conseguenze derivanti dalla giacenza della merce in tempo e luogo imprecisabili, su terreni bagnati ed esposti alle intemperie. Tutto ciò comunque antecedentemente all’imbarco nel porto di partenza. Particolarmente soggette a tali danni sono ad esempio le partite costituite da balle di cotone, lana, pelli ecc.
 
DANNO EMERGENTELOSS-RELATED COST E’ costituito esclusivamente dalle spese sopportate a seguito del sinistro (per cure, per riparare beni, ecc.).
 
DANNO EXTRA-CONTRATTUALENON-CONTRACTUAL LOSS E’ il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell’ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali.
 
DANNO MORALEVedi DANNO NON PATRIMONIALE
 
DANNO OCCULTOCONCEALED LOSS or AVERAGE Perdita parziale e/o avaria subita dalla merce non riconoscibile all’atto della riconsegna da parte degli incaricati del trasporto.
 
DATI A CARATTERE PERSONALEQualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.
 
DAXE’ l’indice della Borsa di Francoforte che raggruppa le trenta società a più elevata capitalizzazione.
 
Day hospitalDegenza esclusivamente diurna, ancorché discontinua, in istituto di cura.
 
DDMDividend Discount Model. Modello finanziario secondo il quale il prezzo corretto di un’azione deve essere uguale al valore attuale di tutti i dividendi futuri.
 
DEALERE’ un intermediario che compie negoziazioni per conto proprio sui mercati finanziari (a differenza del broker). I profitti del dealer sono dati dalla differenza tra prezzo di vendita e di acquisto. I rischi connessi a quest’attività sottopongono i dealer a obblighi di vigilanza.
 
DEBITO DI VALOREDUE DAMAGES (FROM A NON-CONTRACTUAL LOSS) Si può definire debito di valore quanto dovuto per effetto di danni che siano di natura extra contrattuale; in effetti il danneggiato, che non è parte del contratto, viene genericamente definito terzo. Il suo pregiudizio patrimoniale viene chiamato risarcimento (vedi RISARCIMENTO) e non già indennizzo (vedi INDENNIZZO). Caratteristica del debito di valore è che lo stesso è soggetto a rivalutazioni e maggiorazioni applicabili in quanto l’obbligazione si valuta al momento dell’effettiva liquidazione del danno. Inoltre, in caso di controversia, la stessa si risolve in sede giudiziale e non arbitrale.
 
DEBITO DI VALUTADUE DAMAGES (FROM A CONTRACTUAL LOSS) E’ di natura contrattuale ed il danneggiato è una delle parti del contratto. Il suo credito viene definito indennizzo (vedi INDENNIZZO) e se esiste un’assicurazione per tali eventi viene comunemente indicato come capitale (vedi tppabshttp://www.generali.it/glossa/0240.htmCAPITALE). Le eventuali controversie di quantificazione vengono risolte in sede arbitrale.
 
DECADENZALAPSING La designazione del beneficiario non ha effetto qualora la persona designata attenti alla vita dell’assicurato. Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
 
DECADENZA (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO RAMLAPSING (LEGAL CANCELLATION OF A POLICY) Se l’assicuratore non agisce legalmente per la riscossione del premio non pagato, entro sei mesi dal giorno in cui avrebbe dovuto avvenire il pagamento, il contratto è risolto automaticamente a norma di legge, fermo il diritto dell’assicuratore all’incasso del premio in corso. Siffatta risoluzione a norma di legge, è denominata “decadenza”.
 
DECENNALE POSTUMA (ASSICURAZIONE)Polizza (più correttamente definita “Decennale Postuma danni diretti all’opera” ai sensi dell’art. 1669 C.c.) che prevede sia una garanzia indennitaria che una garanzia risarcitoria quando l’appaltatore sia responsabile ai sensi del citato articolo (per rovina di edifici).
 
DECORRENZAINCEPTION Data di inizio dell’assicurazione; se il premio è corrisposto contestualmente alla stipulazione della polizza, essa coincide con la data di effetto della garanzia.
 
DECORRENZA DELLA GARANZIAData a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace.
 
DEGENZAHOSPITALISATION Vedi RICOVERO.
 
DEGRADOÈ il deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto a usura e/o invecchiamento.
 
DELEGA ALTERNATAALTERNATING LEAD COMPANIES Speciale forma di partecipazione in coassicurazione in quote di rischio laddove si precisa che l’impresa, delegataria, chiamata a gestire il contratto, si alterni nelle sue funzioni con altra condelegataria.
 
DELEGA DI SOTTOSCRIZIONEBINDING AUTHORITY Mandato a terzi (imprese o brokers) con cui il riassicuratore si fa rappresentare per l’accettazione di rischi.
 
DELEGATARIALEADING COMPANY (LEADER) Quando un’assicurazione viene ripartita in quote fra varie società partecipanti al medesimo rischio con unica polizza, l’impresa contraente viene definita Delegataria in quanto ottiene “delega” da tutte le altre coassicuratrici ad operare la gestione del contratto, ivi compresa la funzione di esazione dei premi in scadenza.
 
DELITTO COLPOSONEGLIGENT CRIME E’ solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso senza volontà né intenzione di commettere alcun reato e dunque cagionato per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi.
 
DELITTO DOLOSOCRIME WITH INTENT E’ doloso, o secondo l’intenzione, qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
 
DELITTO PRETERINTENZIONALEUNINTENTIONAL CRIME Si ha quando il fatto delittuoso risultante dall’azione del soggetto agente, si colloca al di l delle intenzioni di quest’ultimo, come quando un tale colpisce un avversario con l’intenzione di dargli un pugno e disgraziatamente ne causa la morte (trattasi infatti di omicidio preterintenzionale).
 
DEMOLIZIONE DI NAVEBREAKDOWN Operazione di smantellamento operata in cantiere o bacino, assicurabile per l’intera sua durata con somma decrescente in funzione del progredire dei lavori.
 
DEMOLIZIONE E SGOMBERODEBRIS REMOVAL Rientrano in questa definizione le spese occorrenti per demolire, sgomberare o trasportare presso lo scarico più vicino, i residuati del sinistro e ciò entro un limite di massimale che normalmente viene stabilito in una percentuale sul valore assicurato del fabbricato.
 
DENUNCIA (DI SINISTRO)ADVICE (OF CLAIM) E’ l’avviso del sinistro che l’assicurato deve dare (all’assicuratore o al suo agente) normalmente entro tre giorni da quello del sinistro stesso o da quello in cui esso assicurato ne ha avuto conoscenza o possibilità, oppure entro ventiquattro ore per l’assicurazione contro la mortalità del bestiame. In certi casi (ad es. sinistri mortali nel Ramo Infortuni) è prescritto che la denuncia venga fatta precedere da telegramma. L’avviso non è necessario se l’assicuratore o l’agente intervengono, entro il precedente termine di tre giorni, alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. L’inadempimento doloso all’obbligo dell’avviso, comporta la perdita indennità in ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore.
 
DENUNCIA DI SINISTROAvviso che l’assicurato deve dare all’assicuratore o all’agente a seguito di un sinistro. Salvo diversa previsione contrattuale, l’avviso deve essere dato entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato, o dalla data in cui l’assicurato ne è venuto a conoscenza.
 
DEPOSITISTORAGE AREAS Locali nei quali non si effettuano operazioni di lavorazione e/o trasformazione di materie. In essi sono ammesse esclusivamente operazioni di pesatura, misurazione, sollevamento, trasporto, confezionamento ed imballaggio, manutenzione e riparazione dell’attrezzatura e degli impianti.
 
DEPOSITODEPOSIT Addebito temporaneo a garanzia di impegni da assolvere. Nella riassicurazione, la funzione del deposito (premi e/o sinistri) è spesso quella di equilibrare l’esposizione finanziaria della cedente, pur mantenendo la caratteristica di garanzia degli impegni.
 
DEPOSITO PREMIPREMIUM DEPOSIT Quando è prevista la cessione del portafoglio premi, il riassicuratore lo deposita nelle mani della cedente a garanzia degli impegni che ne derivano.
 
DEPOSITO SINISTRICLAIMS DEPOSIT Quando è prevista la cessione del portafoglio sinistri, il riassicuratore lo deposita nelle mani della cedente a garanzia degli impegni che andranno a maturare. Alla prima chiusura di esercizio il deposito sinistri è rimborsato e sostituito dalla riserva sinistri.
 
DERIVATOStrumenti finanziari il cui prezzo deriva dal prezzo di un altro strumento, sfruttando l’effetto di leva finanziaria. Presentano un elevato livello di rischio e possono essere usati per operazioni speculative o di copertura. Rientrano in questa categoria i future, le opzioni, gli swap e i warrant, ma anche i covered warrant e gli altri prodotti di questa famiglia (Benchmark, certificates).
 
DESIGNAZIONE BENEFICIARIANOMINATION OF BENEFICIARY E’ l’atto col quale il contraente titolare dell’interesse assicurato (Vita o Infortuni) destina, non a se stesso, ma direttamente a un terzo non titolare dell’interesse assicurato, il diritto alla prestazione dell’assicuratore. La designazione beneficiaria può essere effettuata con il contratto, con successiva dichiarazione comunicata all’assicuratore, per testamento.
 
DESIGNAZIONE BENEFICIARIA (IRREVOCABILE)IRREVOCABLE NOMINATION OF BENEFICIARY Se il contraente rinunzia per iscritto al potere di revoca del beneficiario ed il beneficiario dichiara di volere profittare del beneficio, si ha una designazione irrevocabile e le eventuali revoche non hanno effetto. Ma la designazione, anche se irrevocabile, perde efficacia ove il beneficiario attenti alla vita dell’assicurato (sempreché si tratti di designazione a titolo di liberalità), per revoca basata sull’ingratitudine del beneficiario o per sopravvenienza di figli del contraente.
 
DESTINATARIO-RICEVITORE

CONSIGNEE/RECEIVER E’ colui che nei diversi documenti che corredano la spedizione di merci è menzionato quale acquirente o mandatario di questi.

 
DETERIORAMENTO MERCI REFRIGERATE (ASSICUPolizza che copre i danni subiti da merce refrigerata in conseguenza di mancata o anormale produzione e/o distribuzione del freddo.
 
DEVIAZIONE STANDARDMisura il grado di dispersione dei rendimenti rispetto alla loro media. La deviazione standard è il principale indicatore statistico di volatilità, cioè di incertezza degli investimenti.
 
DIABETEDIABETES Nel Ramo Infortuni i soggetti affetti da diabete non sono considerati assicurabili perché la malattia da cui sono affetti provoca, per sua natura, un rallentamento nei processi di guarigione di un infortunio, comportando di conseguenza impegni più gravosi per l’assicuratore sia relativamente al caso di inabilita temporanea che di invalidità permanente.
 
DIARIAGaranzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona. Essa consiste nel versamento di una somma, da parte dell’assicuratore, per ogni giorno di inabilità temporanea conseguente ad infortunio oppure per ogni giorno di degenza in istituti di cura dovuta a infortunio o malattia.
 
DIARIA (DA RICOVERO)DAILY BENEFIT (SICKNESS) Indennità giornaliera che viene corrisposta per ogni giorno di degenza in istituti di cura autorizzati ad erogare l’assistenza ospedaliera in conseguenza di infortunio o malattia. Più raramente le polizze contemplano diaria in caso di degenza domiciliare.
 
DIARIA (INFORTUNI)DAILY BENEFIT (PERSONAL ACCIDENT) Somma che viene corrisposta per ogni giorno di inabilita lavorativa temporanea.
 
DICHIARAZIONI (PRECONTRATTUALI)DISCLOSURE Sono le informazioni con le quali il contraente e l’assicurato forniscono all’assicuratore gli elementi per la valutazione del rischio, nonché ogni altro elemento, quale, ad esempio, i sinistri sofferti in precedenza.
 
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTIFALSE or INCOMPLETE DISCLOSURE Ai fini di una sana gestione dell’impresa assicuratrice e nell’interesse, Perciò, dell’intera collettività degli assicurati, le dichiarazioni precontrattuali del contraente e dell’assicurato debbono essere veritiere e complete in ordine alle circostanze del rischio. Se non lo sono, l’assicuratore - purché dimostri che in caso di conoscenza della verità non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni diverse - può: a) impugnare il contratto in via di annullamento (ove il contraente abbia agito con dolo o colpa grave); b) recedere dal contratto (ove manchino le connotazioni dolose o gravemente colpose di cui sopra). Il termine a disposizione dell’assicuratore per l’annullamento o il recesso è di tre mesi dall’acquisizione della verità, considerato che l’ulteriore inerzia sana la situazione. Nell’ipotesi a) i sinistri verificatisi prima del decorso dei tre mesi non comportano pagamento di indennità. Nell’ipotesi b) i sinistri verificatisi prima della scoperta della verità, o prima della dichiarazione di recesso, danno luogo ad un pagamento ridotto, in base alla proporzione fra premio percepito e premio adeguato alla situazione reale. Nell’ipotesi a) i premi in corso all’atto dell’impugnazione sono acquisiti all’assicuratore.
 
DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALIInformazioni relative al rischio fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.
 
DIFESA LEGALELEGAL DEFENCE Vedi TUTELA GIUDIZIARIA.
 
DIFETTO DI COSTRUZIONECONSTRUCTION/DESIGN DEFECT E’ l’errata valutazione di un progetto produttivo, nell’uso dei materiali impiegati oppure nelle misure di sicurezza adottate. Ne deriva responsabilità civile (extracontrattuale o contrattuale).
 
DIFETTO DI FABBRICAZIONEFAULTY MANUFACTURE Ricorre la responsabilità del produttore per immissione in commercio di un prodotto diverso dallo standard adottato, oppure difettoso perché sfuggito ai tradizionali controlli di qualità.
 
DIFETTO DI INFORMAZIONEINADEQUATE INSTRUCTIONS FOR USE Omissione o imprecisione di adeguate informazioni sulle modalità d’impiego ed uso dei prodotti e sugli sviluppi dei rischi conseguenti. Ne deriva responsabilità civile (extracontrattuale o contrattuale).
 
DIFETTO, VIZIO OD INSUFFICIENTE IMBALLAGINSUFFICIENCY or UNSUITABILITY OF PACKING Posto che l’imballaggio deve essere rapportato al genere, al peso, al grado di fragilità della merce nonché al viaggio ed al mezzo impiegato; qualora si accertasse che il danno è attribuibile a tali cause, l’assicuratore non riconoscerà come valida la richiesta di indennizzo.
 
DIFFERENZA DAL NUOVO AL VECCHIONEW FOR OLD Importo che nel calcolo dell’indennizzo in relazione alla sostituzione di una o più parti della nave, viene dedotto a titolo di beneficio derivante all’assicurato dal rimpiazzo con materiali nuovi. La deduzione obbedisce al principio per cui l’assicurato non deve trarre vantaggio dal danno.
 
DIFFERIMENTO (DIVIETO DI)DEFERRED-EFFECT POLICIES (ILLEGALITY OF) E’ vietato, eccetto che nell’ultimo anno di vigore dell’assicurazione, assicurare con effetto differito le stesse cose gi assicurate.
 
DIFFERIMENTO (PERIODO DI)Il periodo di differimento rappresenta l’intervallo di tempo che intercorre tra il momento della stipulazione di una polizza caso vita ed il momento in cui l’assicuratore paga il capitale o inizia a corrispondere la rendita.
 
DIMINUZIONE (DEL RISCHIO)Si ha diminuzione del rischio quando, dopo che è stato è stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell’evento dannoso. Se l’assicuratore viene informato dell’avvenuta diminuzione del rischio, egli per il futuro conserva solo il diritto di percepire un premio proporzionalmente ridotto, ferma restando la facoltà di recedere dal contratto.
 
DIMINUZIONE DEL RISCHIOREDUCTION OF RISK Modificazione intervenuta dopo la stipulazione del contratto, tale da permettere di determinare un premio inferiore a quello pattuito in polizza. L’assicuratore ha pertanto l’obbligo di ridurre il premio a far tempo dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione del nuovo stato di cose, ma può anche rinunciare alla prosecuzione del contratto.
 
DIMORA ABITUALESono i locali abitati permanentemente dall'assicurato e costituiscono di norma la sua residenza anagrafica.
 
DIMORA SALTUARIASono i locali che non sono dimora abituale dell'assicurato.
 
DipendentiLe persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche soltanto in via temporanea, compresi gli apprendisti.
 
DIPENDENZEDEPENDENCIES I locali, siano essi comunicanti o meno con quelli nei quali si esercitano le attività assicurate, destinati esclusivamente ad usi complementari come autorimesse private, spogliatoi, mense aziendali, infermerie, servizi igienici. Non sono considerabili dipendenze i locali adibiti a reparti complementari od accessori attività esercitata.
 
DIRETTIVE C.E.E.EEC DIRECTIVES L’U.E., in precedenza definita C.E.E., emana direttive che ogni Stato membro deve recepire nel proprio ordinamento mediante legge nazionale, in ordine ai vari settori economici. Per quanto concerne l’assicurazione, questa è interessata da Direttive che incidono direttamente sul suo esercizio (trattasi in particolare di 3 direttive sulle assicurazioni contro i Danni e altrettante sulle assicurazioni Vita) o che la riguardano indirettamente, nel senso che bisogna tenerne conto agli effetti della gestione o dello sviluppo di un determinato Ramo assicurativo (ad esempio la direttiva 374/85 ha introdotto una particolare forma di responsabilità civile per i prodotti difettosi, dalla quale non si può prescindere nell’ambito del Ramo R.C. generale). Le direttive del primo tipo, quelle cioè che si ripercuotono sull’esercizio dell’assicurazione (condizioni di accesso, modalità di gestione ecc.), tengono conto dei principi stabiliti dal trattato di Roma in tema di libertà di stabilimento, di libertà di prestazione e di circolazione.
 
DIREZIONE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PE’ stata istituita, presso il Ministero dell’Industria, in concomitanza con l’istituzione dell’assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti, per sostituire il preesistente (dal 1946) Ispettorato delle assicurazioni private.
 
DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO (DSP)SPECIAL DRAWING RIGHT Unità di conto istituita nel 1969 dal Fondo Monetario Internazionale, assoggettata a quotazione giornaliera.
 
DIRITTO (O LIBERTA’) DI STABILIMENTOFREEDOM TO ESTABILISH
 
Diritto d'opzioneFacoltà determinata dal possesso di un valore mobiliare nel caso di un aumento di capitale. Rappresenta la facoltà riconosciuta ai soci di sottoscrivere un numero di azioni proporzionale a quelle già detenute prima della ricapitalizzazione.
 
DISDETTAÈ l'atto con il quale una della parti comunica, nei termini convenuti, la volontà di non rinnovare il contratto. Vedi Recesso.
 
DISDETTA RISCHI GUERRAWAR RISK CANCELLATION Nei trattati di riassicurazione Trasporti Merci, l’evento bellico d diritto al riassicuratore di rescindere il contratto con un breve termine di preavviso (usualmente 7 giorni).
 
DISINCAGLIOAFLOATING Operazione che, attraverso lo sforzo delle macchine o con l’intervento di altri mezzi di soccorso, consente alla nave incagliata di galleggiare.
 
DISPERSIONESPREADING E’ la fuoriuscita di merce in grani, scaglie, polvere, a seguito della rottura di sacchi, fusti, ecc., per sollecitazioni di viaggio.
 
DISTINTA DEI COLLIPACKING LIST Complemento della fattura nella quale vengono indicati una serie di elementi quali: il genere di merce, la quantità, il prezzo unitario ed il totale importo fatturato. La distinta dei colli indica per ciascuno di essi, il numero distintivo, la quantità degli oggetti contenuti, il peso lordo e netto.
 
DISTRAZIONEPOLICY DIVERSION Vi era distrazione, vietata per legge, quando, fra due assicuratori, quello intervenuto per secondo perfezionava il contratto, oppure quando, sospesi i pagamenti di premio, nei sei mesi che precedono o nei nove mesi che seguono la scadenza del primo premio rimasto insoluto, veniva stipulata altra polizza presso altro assicuratore sulla Vita della stessa persona. La norma è stata superata dalla liberalizzazione tariffaria intervenuta, recependo la 3° Direttiva Vita, nel 1995.
 
DistribuzioneL'insieme delle operazioni che convogliano un bene dal luogo di produzione all'acquirente.
 


Tutto | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z


Glossary V2.0

 

IAss INFO CORSI

Telefono Informazione Corsi IAss 085 20 56 008 con segreteria
Mail per informazione corsi Assicurativi Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo

News Letter - Iscriviti

Nome:
Email:


ISCRIVITI a IAss






Password dimenticata?
Nessun account? Registrati
_____________________________

eToro
rende il forex trading semplice per tutti. Scarica la piataforma e entra nel mercato forex ora.

Visitatori: 5522740
© 2012 Intermediari Assicurativi - IAss - Copyright Matteo Vaccarella PI. 02291420699 - Contact - Info Legali e Privacy - Pubblicità
Advertisement