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Glossario Assicurativo Tecnico Completo

Glossario Assicurativo  gratuito di termini tecnici assicurativi, completo ed esauriente. I termini assicurativi del Dizionario Assicurativo sono comunque da ritenersi forniti a uso didattico e possono essere utili alla formazione e al supporto nonchè materiale di studio per chi si sta preparando per l'esame Agenti e Broker dell'ISVAP o per chi sta facendo la formazione per l'iscrizione alla sezione E del RUI. Oltre che, questi termini assicurativi , possono ritornare utili a tutti gli operatori del settore assicurativo nella loro professione.

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Termine Definizione
CONTRATTOCONTRACT Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. I contratti a prestazioni corrispettive si distinguono in contratti commutativi e aleatori. Commutativo è il contratto nel quale, fin dal momento della sua conclusione, ciascuna delle parti sa quale sia entità del vantaggio e rispettivamente del sacrificio che riceverà dal contratto. Aleatorio è, invece, il contratto nel quale, per ciascuna delle parti, il vantaggio o il sacrificio dipenderà dall’alea, dalla sorte.
 
CONTRATTO A TERMINEDetto anche contratto forward, impegna le parti a vendere una certa attività a una data fissata alle condizioni indicate dal contratto.
 
CONTRATTO DI ADESIONECONTRACT FOR ADHESION E’ quel contratto realizzato mediante moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti, per cui l’altro contraente può solo aderirvi (o respingerlo) in blocco, senza cioè potere contrattare clausola dopo clausola.
 
CONTRATTO DI ASSICURAZIONEÈ il contratto mediante il quale l'assicuratore verso pagamento di un premio si impegna a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (nelle assicurazioni contro i danni: Infortuni, Incendio, etc.); o a pagare un capitale al verificarsi di un evento attinente la vita umana (ad esempio nella Polizza Vita). (art. 1882 C.c)
 
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE "IN LINEA"Il contratto di assicurazione stipulato con qualunque mezzo organizzato che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, impieghi esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza per tutte le fasi preliminari alla stipulazione del contratto, compresa la stipulazione medesima.
 
CONTRATTO DI RIASSICURAZIONEREINSURANCE CONTRACT E’ il documento che, firmato dalle parti, sancisce in dettaglio i termini della partecipazione del riassicuratore. Se emesso oltre la data di inizio del rapporto, il contratto è generalmente preceduto da un documento provvisorio.
 
CONTRIBUTI (A CARICO DELLE IMPRESE)INSURANCE ENTERPRISE’S CONTRIBUTION Sono erogazioni, imposte per legge alle imprese assicuratrici ma di fatto gravanti sugli assicurati, atte a predisporre i mezzi finanziari occorrenti per l’espletamento di attività della Pubblica Amministrazione in determinati ambiti, ricollegabili alle assicurazioni private e di interesse collettivo, come quello della vigilanza governativa e quello della gestione del fondo a favore delle vittime della strada.
 
CONTRIBUTI (A CARICO DELLE IMPRESE) DI VSTATE SUPERVISION CONTRIBUTION L’art. 67 del testo unico delle Leggi sulle Assicurazioni private prevede che tutte le imprese di assicurazione debbano versare un contributo di vigilanza la cui misura viene fissata annualmente con Decreto Ministeriale. Le stesse imprese sono tenute altresì a corrispondere contributi aggiuntivi per le spese di redazione e pubblicazione dell’annuario e per organizzazione e partecipazione ai convegni e conferenze nazionali ed internazionali che interessano le assicurazioni, ecc.
 
CONTRIBUTO (AL FONDO DI GARANZIA PER LECONTRIBUTION TO ROAD ACCIDENT VICTIMS FUND E’ la percentuale, da versare al Fondo fissata annualmente dal Ministro dell’Industria, con decreto, da calcolare sui premi dell’assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti (misura massima: 3%)
 
CONTRIBUTO DI AVARIA GENERALEGENERAL AVERAGE CONTRIBUTION Somma emergente dal regolamento di avaria generale e ripartita tra gli interessati alla spedizione. A volte il liquidatore richiede un deposito definito provvisorio fissato sulla scorta degli elementi in suo possesso anch’essi provvisori e rilascia apposita ricevuta che gli interessati producono agli assicuratori chiedendone il pagamento.
 
CONTRO-ASSICURAZIONECOUNTER-INSURANCE Clausola contrattuale che prevede la restituzione del o dei premi pagati, nel caso che l’assicurato: muoia durante un periodo di tempo prestabilito (assicurazioni per il caso di vita), oppure sopravviva ad una data prefissata (assicurazioni per il caso di morte).
 
CONTROASSICURAZIONEClausola contrattuale tipica delle assicurazioni sulla vita che prevede una garanzia specifica a completamento della garanzia base del contratto. Più precisamente, nella polizza caso vita, la clausola di controassicurazione consente la restituzione dei premi pagati nel caso in cui l’assicurato muoia durante il periodo di differimento.
 
Contropartefisica o giuridica rimasta danneggiata dal sinistro, diversa dall'assicurato.
 
ConvalescenzaPeriodo tra la fine della fase acuta dell'alterazione dello stato di salute e la stabilizzazione o la guarigione.
 
CONVENZIONEAGREEMENT E’ così definito ogni accordo tendente a convenire condizioni speciali relativamente a contratti assicurativi nei diversi Rami, quando riferiti a gruppi omogenei di persone. La convenzione quindi può riferirsi a dipendenti di una stessa azienda (o parte di essi), iscritti ad una associazione, ecc.
 
CONVENZIONE C.M.R.C.M.R. CONVENTION Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada.
 
CONVENZIONE INDENNIZZO DIRETTOKNOCK FOR KNOCK AGREEMENT Detta anche C.I.D., vi aderisce la maggior parte delle imprese di assicurazione per consentire al danneggiato, per i soli danni al veicolo, di ottenere il risarcimento direttamente e molto più brevemente dalla propria impresa di assicurazione per la R.C. auto. Ciò vale attualmente per incidenti che coinvolgono solo due veicoli, sempreché non vi siano lesioni a persone, che i due conducenti sottoscrivano il modello di denuncia sinistri denominato “constatazione amichevole” e che entità del danno non sia superiore a 10 milioni.
 
CONVENZIONE INDENNIZZO DIRETTO (CID)Convenzione stipulata dalle imprese operanti nel settore dell’assicurazione obbligatoria rc auto con lo scopo di consentire all’automobilista incolpevole o parzialmente colpevole di essere risarcito direttamente dal proprio assicuratore anziché da quello del soggetto danneggiante. Tale procedura, che rende più rapido il risarcimento del danno, può essere applicata solo se nell’incidente siano stati coinvolti due veicoli (i ciclomotori e le macchine agricole sono esclusi dall’accordo). Inoltre i conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente stradale devono compilare e sottoscrivere congiuntamente il cosiddetto "modulo blu", ossia la constatazione amichevole di incidente, indicando anche i nomi delle due imprese di assicurazione coinvolte nell’incidente, le targhe dei veicoli coinvolti, le circostanze dell’incidente.
 
CONVENZIONI ANIAANIA AGREEMENTS Allo scopo di agevolare i rapporti reciproci attraverso accordi che prevedono automatismi di esecuzione, molte imprese aderenti all’A.N.I.A. hanno sottoscritto delle convenzioni che le impegnano appunto, reciprocamente. La più nota è la Convenzione Indennizzo Diretto ma ne esistono anche molte altre (ad es. per i tamponamenti multipli in R.C. auto).
 
COOBBLIGAZIONECO-OBLIGATION Sono impegni fidejussori prestati da terzi per conto dell’obbligato, in merito ad un’obbligazione da questi garantita.
 
COOKIE (TEMOIN DE CONNEXION)Letteralmente "biscotto". Si tratta di un programma inviato da un server internet al browser di un computer; il cookie è in grado di registrare i comportamenti dell'utente sul web (per esempio quali siti sono stati visitati o quali acquisti sono stati effettuati); questi dati vengono spediti al web server. Molti browser possono segnalare l'arrivo del cookie e decidere se accettarli o respingerli, a seconda delle indicazioni che vengono fornite dall'utente.
 
COPERTADECK Termine generico che indica il ponte principale di una nave sul quale possono essere rizzati carichi voluminosi.
 
COPERTURAE’ un’operazione finanziaria finalizzata a ridurre il rischio di un investimento. Si realizza, ad esempio, con l’acquisto di uno strumento finanziario con un rendimento correlato negativamente con il portafoglio da coprire.
 
COPERTURA CATASTROFALECATASTROPHE COVER Dal termine stesso si evince che si tratta di una copertura alla quale la cedente ricorre per proteggersi contro eventi eccezionali, di natura, origine o conseguenza catastrofale. Il ricorso a questo tipo di protezione ha lo scopo di limitare l’esposizione nei casi di accumulo di sinistri causati da uno stesso evento. La priorità, di importo generalmente elevato, può anche prevedere un numero minimo di sinistri causati dallo stesso evento.
 
COPERTURA CON PRIORITA’ E PORTATA VARIABCOVER WITH VARYING EXCESSES AND LIMITS Particolarmente usata nella riassicurazione non proporzionale del Ramo Trasporti, questo tipo di protezione permette alla cedente di diversificare, all’interno dello stesso contratto, ritenzione e ricopertura secondo predeterminate caratteristiche di rischio.
 
COPERTURA FACOLTATIVO-OBBLIGATORIAFACULTATIVE-OBLIGATORY COVER Forma di riassicurazione che indica la facoltà dell’impresa di cedere quei rischi che riterrà opportuno, con obbligo del riassicuratore ad accettarli.
 
COPERTURA OMBRELLOUMBRELLA COVER E’ una copertura che ingloba più Rami, e può essere prestata in aggiunta ad altre protezioni. Il ricorso a questa forma è essenzialmente quello di prevenire l’impatto causato da un solo evento che colpisca più categorie di rischio.
 
COPERTURA PROVVISORIAPROVISIONAL COVER E’ così definito il documento rilasciato dall’assicuratore in alcuni Rami e per alcune tipologie di rischi, che consente di beneficiare delle prestazioni assicurative prima della emissione della polizza e del suo perfezionamento.
 
COPERTURA SOTTOSTANTEUNDERLYING COVERAGE Copertura, seguita da altre, a protezione di un dato rischio e/o massa di rischi. Per le coperture riassicurative in secondo rischio è comunemente stabilito, anche se non contrattualmente specificato, che tutti i benefici della copertura sottostante siano estesi a quelle successive.
 
COPERTURA “CONTINGENCY”CONTINGENCY COVER Nelle coperture riassicurative in eccesso danni, con un limite massimo di sinistri a carico del riassicuratore, in sostituzione o in aggiunta ai reintegri, può essere adottata questa formula che opera a saturazione avvenuta del contratto di base.
 
CORPO DI NAVEHULL Nell’assicurazione dei rischi derivanti dalla navigazione, viene così definito l’insieme costituito da scafo, attrezzature e pertinenze.
 
CORPO E MACCHINEHULL e MACHINERY (H.e M.) Con tale termine ci si riferisce allo scafo della nave, nonché alle strutture, al/i motore/i, ai macchinari ausiliari e a tutte le pertinenze, che possono differenziarsi a seconda dei criteri di progettazione, costruzione ed impiego cui è destinata la medesima.
 
CORPORATE BONDObbligazione emessa da una impresa privata.
 
CORRELAZIONEVi è correlazione tra due variabili quando presentano un comportamento sistematico congiunto. Al variare di una è allora possibile calcolare la variazione dell’altra. La misura statistica di questo fenomeno può assumere valori compresi tra –1 e +1, a seconda che la correlazione sia perfettamente lineare (+1), nulla (0) o inversa (-1).
 
CORRIEREINLAND CARRIER Impresa che effettua il trasporto di merci su strada prevalentemente per linea o gruppi di linee da o per determinate regioni, con servizio rapido e competitivo sul piano funzionale ed economico.
 
CoseSia gli oggetti materiali che gli animali.
 
COSE ASSICURATE (ALIENAZIONE)INSURED SUBJECT MATTER (TRANSFER OF OWNERSHIP) L’alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione, dato che diritti e obblighi passano all’acquirente se questi, saputo del contratto, non dichiara (con raccomandata) all’assicuratore di rifiutare il subentro entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all’alienazione. L’assicurato che non comunica all’assicuratore l’avvenuta alienazione ed all’acquirente l’esistenza del contratto, deve continuare a pagare i premi.
 
COSE IN CUSTODIAOBJECTS IN THE CARE, CUSTODY AND CONTROL Sono cose atte a produrre danno e sulle quali, quindi, va esercitata una particolare vigilanza. In caso di danno la legge presume la responsabilità del custode, ossia di colui, proprietario o no, che, avendo la disponibilità di fatto, oltreché legale, delle cose in parola, è tenuto ad esercitare siffatta sorveglianza.
 
COSTITUENTISi definiscono così gli strumenti finanziari che compongono un indice o un paniere di titoli.
 
COSTO ASSICURAZIONE E NOLOINCOTERMS: COST-INSURANCE-FREIGHT (CIF) Oltre a quanto previsto per il termine Costo e Nolo, spetta al venditore stipulare il contratto assicurativo per i rischi del trasporto, nell’interesse dell’acquirente.
 
Costo di rimpiazzoSpesa necessaria per sostituire o riparare al momento del sinistro le cose assicurate con altre uguali oppure equivalenti per uso e qualità.
 
COSTO E NOLOINCOTERM: COST e FREIGHT (CeF) Il venditore deve disporre per l’inoltro della merce sino al porto di destinazione convenuto, anticipandone le relative spese, fatta eccezione per quelle di assicurazione cui provvederà l’acquirente.
 
COSTO MEDIO (DEI SINISTRI)AVERAGE COST (OF CLAIMS) Si determina mettendo in relazione gli importi di tutti i sinistri pagati od ancora da pagare, relativi ad un determinato esercizio, con il numero dei sinistri stessi. Il risultato è appunto chiamato costo medio che, a sua volta, moltiplicato per la frequenza di accadimento dei sinistri, determina il fabbisogno di base per la tariffazione da adottare onde ottenere un equilibrio tecnico.
 
COUNTRY RISKIn italiano “rischio paese”. E’ il rischio legato all’area geografica di provenienza di uno strumento finanziario e dipende da variabili politiche, economiche e sociali.
 
COUPONVedi “cedola”
 
Coupon CedolaParte di un certificato obbligazionario rappresentativo dell'interesse maturato periodicamente. La parte che rappresenta il valore nominale dell'investimento è definita "mantello".
 
COURTIERBROKER Termine francese che indica il Broker.
 
COVERED WARRANTE’ uno strumento finanziario derivato. Assimilabili alle opzioni, i covered warrant (cw) si distinguono da quest’ultime perchè le istituzioni emittenti cw sono sottoposte a vigilanza e devono agire sul mercato come market maker.
 
CREDITO (ASSICURAZIONE DEL)CREDIT INSURANCE Il rischio garantito dai contratti rientranti nel Ramo Credito è quello della perdita totale o parziale del credito, dovuta ad insolvenza del debitore, accertata o presunta, nei modi e nei termini previsti nelle varie polizze, a seconda delle operazioni poste in essere. Non è consentito garantire operazioni creditizie di carattere finanziario, effettuate cioè in funzione meramente fiduciaria, salvo che siano assistite da garanzie reali. Il contratto deve essere stipulato dal creditore o in forma globale (cioè deve prevedere la copertura per tutti i debitori o per gruppi omogenei). Operazioni singole possono essere garantite in presenza di crediti ipotecari e di crediti all’esportazione. Infine deve essere previsto uno scoperto a carico dell’assicurato.
 
CREDITO (LIMITE DEL)CREDIT LIMIT Nell’assicurazione dei crediti commerciali, l’assicurato è obbligato a chiedere all’assicuratore la copertura assicurativa per ogni acquirente, pari all’esposizione che intende raggiungere. L’assicuratore, espletate le indagini sulla solvibilità degli acquirenti, comunica all’assicurato il limite di credito accordato a ciascuno (importo della copertura assicurativa).
 
CREDITO (TIPOLOGIE DI RISCHIO)Le tipologie di rischio di questo Ramo sono costantemente aggiornate secondo le esigenze del mercato e dei settori di attività. Tra le principali garanzie si possono evidenziare le seguenti: - CREDITO COMMERCIALE; CREDITO RATEALE; - LEASING MOBILIARE/IMMOBILIARE; - CREDITO FONDIARIO; - CREDITO IPOTECARIO; - REVOCATORIA FALLIMENTARE; -TITOLO DI PROPRIETA’ (inesatte visure notarili).
 
CUMULOACCUMULATION Concetto assicurativo legato alla somma di più rischi che, sommati tra loro, determinano una esposizione complessiva per l’assicuratore.
 
CUMULO DI INDENNITA’MULTIPLE INDEMNITIES Locuzione che contraddistingue la norma contrattuale intesa a disciplinare il ricorrere di più prestazioni cui l’assicurato od i suoi beneficiari possono avere diritto. Nei Rami Infortuni e Malattia, ad esempio, le indennità per inabilita temporanea o per ricovero, sono cumulabili con quelle previste per il caso di morte o di invalidità permanente che, tra loro, non sono cumulabili.
 
CUMULO SCONOSCIUTOUNKNOWN ACCUMULATION Vedi CLAUSOLA DI CUMULO
 
CURRENCYVersione inglese di moneta.
 
CURRENCY RISKIn italiano “rischio di cambio”. E’ il rischio legato all’investimento in valuta diversa da quella di conto dell’investitore.
 
CUT OFFCUT OFF Accordo che implica la sospensione degli impegni del riassicuratore ad un costo convenuto. Particolarmente adottato nei Rami che comportano tempi lunghi nella liquidazione dei sinistri. Si tratta di un accordo “ex-gratia” che avviene quando il rapporto contrattuale è interrotto. La cedente prende a proprio carico i sinistri risultanti in sospeso ad una tale data, addebitando al riassicuratore la sua quota su tali sinistri, in una misura da convenire. La percentuale del riscatto dei sinistri in sospeso è stabilita in base a valutazioni sulla congruità dell’importo stanziato a riserva. A volte il CUT OFF può estinguere gli impegni del riassicuratore in forma provvisoria se le parti convengono che, oltre un dato margine di risparmio o di aggravamento, il rapporto è riaperto per una definizione contabile del sinistro specifico.
 
D.I.C. (DIFFERENCE IN CONDITIONS)DIFFERENCE IN CONDITIONS E’ una particolare polizza integrativa che ricomprende in garanzia alcune condizioni particolari che sono normalmente dichiarate escluse od assicurabili a pattuizione speciale dalle polizze tradizionali.
 
DA AVVISARETO BE ADVISED (T.B.A.) Indica che un termine o condizione, non ancora definiti, saranno successivamente comunicati.
 
DA CHIODO A CHIODONAIL TO NAIL Il termine usato espressamente per l’assicurazione di tele ed opere d’arte, sta ad indicare che la durata della garanzia inizia dal momento in cui queste vengono rimosse dal luogo di originaria conservazione per essere trasportate presso mostre o restauratori ed ha termine con il rientro in detto luogo originario.
 
DA CONVENIRETO BE AGREED (T.B.A.) Indica che un termine o condizione contrattuale devono essere convenuti.
 
DA MAGAZZINO A MAGAZZINOFROM WAREHOUSE TO WAREHOUSE Condizione intesa a rendere valida la garanzia su merci in transito, dal momento in cui lasciano il magazzino/deposito del mittente sino al loro arrivo nel magazzino del ricevente nella località di destino.
 
DALLA PRIMA LIRAFROM GROUND UP Nella riassicurazione non proporzionale, questo termine è usato per precisare che il valore di un sinistro è indicato nella sua globalità, ossia al lordo della quota conservata dalla cedente.
 
DANNI CONSEQUENZIALICONSEQUENTIAL LOSS Sono tali i danni derivanti non gi dall’azione diretta d’incendio, esplosione o scoppio, ma per le conseguenti interruzioni di energia, anomalie nel funzionamento delle apparecchiature ed altre alterazioni che possono subire gli enti per effetto di fuoriuscita di fluidi.
 
DANNI DA ACQUAPLUMBED WATER DAMAGES Vedi ACQUA CONDOTTA.
 
DANNI DA ACQUA DI SENTINABILGE WATER DAMAGES Sono tali i danni subiti dalla merce per effetto della fuoriuscita di acqua da tubazioni di bordo o da contatto con acqua, appunto, di sentina. Rientrano tra i danni di acqua dolce.
 
DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO DA GUPolizza che copre i danni indiretti (lucro cessante) derivanti da forzata inattività di macchine che siano, esse pure, oggetto di assicurazione con polizza “guasti alle macchine”.
 
DANNI DI COMPETENZAUNDERWRITING YEAR CLAIMS Vanno comunque riferiti all’esercizio di decorrenza del contratto.
 
DANNI IN MACCHINA PER CATTIVI TEMPIHEAVY WEATHERS - ENGINE TROUBLE Locuzione propria dell’assicurazione (corpi) per riferirsi alle avarie, subite dalle macchine per sforzi e sollecitazioni anomali, accertati o da accertarsi al termine del viaggio.
 
DANNI IN SOSPESOOUTSTANDING CLAIMS Sono i reclami presentati dall’assicurato, ma non ancora liquidati per carenza di documentazione, oppure perché gli accertamenti non sono conclusi.
 
DANNI INDIRETTIINDIRECT LOSSES Sono le conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall’evento, ma da esso derivanti. Si possono suddividere in “danni materiali” e “danni da interruzione di esercizio”. Nel primo caso si inquadrano i danni ai beni che sono consequenziali all’evento dannoso, nel secondo caso si stima la perdita economica che deriva dall’impossibilità a svolgere la normale attività a seguito dell’evento stesso.
 
DANNI NON RIPARATIUNREPAIRED DAMAGES Condizione prevista dai contratti riferiti alla nave, assicurata secondo la I.T.C. (vedi INSTITUTE TIME CLAUSE HULL), in base alla quale, al termine del contratto, nel caso di danni non riparati, il risarcimento richiesto sarà computato in ragione del reale deprezzamento subito dalla nave, ma non potrà eccedere la somma che sarebbe stata risarcita qualora le riparazioni fossero state eseguite. Se però la nave fosse perita prima della scadenza contrattuale, non si terrà conto dei danni non riparati.
 
DANNI PAGABILI A DESTINOCLAIMS PAYABLE ABROAD or AT DESTINATION Pattuizione che si rileva nella polizza o certificato di assicurazione, in base alla quale l’assicuratore, tramite gli agenti liquidatori, provvede alla corresponsione dell’importo liquidato nella località ove risiede il ricevitore danneggiato.
 
DANNI PER COLPA COMUNEBOTH TO BLAME COLLISION CLAUSE Pattuizione contenuta nelle polizze di carico, concernenti il trasporto di merci, in base alla quale nel caso di urto tra due o più navi, con colpa comune, ciascuna nave concorrerà al risarcimento dei danni arrecati in proporzione alla gravità della propria colpa.
 
DANNI PUNITIVIPUNITIVE DAMAGES Il giudice statunitense, non disponendo di norme penali o amministrative da applicare per reprimere i casi di colpa macroscopica dimostranti l’assoluto disinteresse del colpevole per gli altrui diritti ed interessi, condanna il colpevole medesimo a pagare al danneggiato (in aggiunta a quanto dovutogli quale risarcimento nel senso tradizionale del termine) una somma, magari molto superiore a quella costituente il risarcimento, a titolo di “punitive damages” in base, non ad una disposizione di legge, ma ad un principio affermatosi giurisprudenzialmente com’è normale in un ordinamento di Common Law. Condanne del genere sono molto frequenti nelle cause relative a danni causati da prodotti difettosi.
 
DANNI SCONOSCIUTI O VIAGGIANTILOSSES INCURRED BUT NOT REPORTED Prevedibili esborsi concernenti avvenimenti verificatisi nell’esercizio ma, alla chiusura del medesimo, non ancora denunciati all’assicuratore.
 
DannoModifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro.
 
DANNO (A PRODOTTI DEL SUOLO)DAMAGE TO CROPS Nell’assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.
 
DANNO (ALLA VITA DI RELAZIONE)Consiste nella possibilità - o anche nella difficoltà - per chi abbia subito menomazioni fisiche di reinserirsi nei rapporti sociali, o anche di mantenerli a un livello normale, sì da annullare o diminuire, secondo i casi, le possibilità di collocamento e di sistemazione del danneggiato. Trattasi quindi di danno da tenere distinto da quello alla capacità lavorativa e da risarcire separatamente da questo.
 
DANNO (ESTETICO)AESTHETIC LOSS E’ il danno all’aspetto esteriore ed ha una valenza patrimoniale quando la vittima trae un lucro dall’esibizione della propria persona (attori, personaggi di spettacolo e “pubblici” in senso lato), ma anche soggetti professionalmente a contatto col pubblico come commesse, venditori, ecc. Ha invece una valenza extrapatrimoniale (o morale) quando, pur non determinando pregiudizio economico, crea disagio nei rapporti col prossimo. A questo riguardo si parla, come configurazione specifica di danno morale, anche di “danno alla vita di relazione”, non necessariamente legato ad una ferita o ad uno sfregio esteriore, ma anche sotto forma del permanere di balbuzie, tic, eccitabilità, ecc. conseguenti al fatto illecito.
 
DANNO (NON PATRIMONIALE)PSYCHOLOGICAL DAMAGE Riguarda, non il patrimonio, ma la sfera psichica, incidendo sulla stessa con dolori, ansie e paure per un fatto interessante la propria persona (es. lesioni personali riportate) o la persona altrui (es. morte di un congiunto), ma in presenza - in questo secondo caso - di particolari vincoli affettivi. E’ risarcito solo quando il fatto contiene gli estremi di un reato.
 
DANNO (PATRIMONIALE)CAPITAL LOSS E’ l’incisione inferta dal fatto illecito alla sfera patrimoniale (della vittima) attuale (danno emergente) o futuro (lucro cessante).
 
DANNO AMBIENTALEENVIRONMENTAL DAMAGE Consiste nell’alterazione, nel deterioramento o nella distruzione, parziale o totale, dell’ambiente, cagionata da qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge. L’autore del fatto è tenuto al risarcimento nei confronti dello Stato, legittimato a promuovere l’azione avanti il giudice ordinario. Parimenti legittimati sono gli enti territoriali su cui incidono i beni oggetto del fatto lesivo.
 
DANNO BIOLOGICOLOSS TO THE PERSON’S HEALTH Configurazione di danno, indipendente dalle due configurazioni tradizionali (danno patrimoniale e danno non patrimoniale), elaborata dalla giurisprudenza e riscontrabile in qualsiasi pregiudizio arrecato alla persona umana a titolo di lesione del diritto alla salute tutelato dall’art. 32 della Costituzione. Questo danno, sia pure assorbendo quello alla capacità lavorativa (generica), può coesistere - in caso di lesioni personali - col danno patrimoniale (costituito dall’eventuale capacita lavorativa specifica) e col danno non patrimoniale (morale).
 
DANNO BIOLOGICO (O ALLA SALUTE)Danno conseguente alla lesione dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione sul piano medico. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione del reddito.
 
DANNO D’ORIGINECOUNTRY DAMAGE Per danno d’origine s’intendono le conseguenze derivanti dalla giacenza della merce in tempo e luogo imprecisabili, su terreni bagnati ed esposti alle intemperie. Tutto ciò comunque antecedentemente all’imbarco nel porto di partenza. Particolarmente soggette a tali danni sono ad esempio le partite costituite da balle di cotone, lana, pelli ecc.
 
DANNO EMERGENTELOSS-RELATED COST E’ costituito esclusivamente dalle spese sopportate a seguito del sinistro (per cure, per riparare beni, ecc.).
 
DANNO EXTRA-CONTRATTUALENON-CONTRACTUAL LOSS E’ il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell’ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali.
 
DANNO MORALEVedi DANNO NON PATRIMONIALE
 
DANNO OCCULTOCONCEALED LOSS or AVERAGE Perdita parziale e/o avaria subita dalla merce non riconoscibile all’atto della riconsegna da parte degli incaricati del trasporto.
 
DATI A CARATTERE PERSONALEQualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.
 
DAXE’ l’indice della Borsa di Francoforte che raggruppa le trenta società a più elevata capitalizzazione.
 
Day hospitalDegenza esclusivamente diurna, ancorché discontinua, in istituto di cura.
 
DDMDividend Discount Model. Modello finanziario secondo il quale il prezzo corretto di un’azione deve essere uguale al valore attuale di tutti i dividendi futuri.
 
DEALERE’ un intermediario che compie negoziazioni per conto proprio sui mercati finanziari (a differenza del broker). I profitti del dealer sono dati dalla differenza tra prezzo di vendita e di acquisto. I rischi connessi a quest’attività sottopongono i dealer a obblighi di vigilanza.
 
DEBITO DI VALOREDUE DAMAGES (FROM A NON-CONTRACTUAL LOSS) Si può definire debito di valore quanto dovuto per effetto di danni che siano di natura extra contrattuale; in effetti il danneggiato, che non è parte del contratto, viene genericamente definito terzo. Il suo pregiudizio patrimoniale viene chiamato risarcimento (vedi RISARCIMENTO) e non già indennizzo (vedi INDENNIZZO). Caratteristica del debito di valore è che lo stesso è soggetto a rivalutazioni e maggiorazioni applicabili in quanto l’obbligazione si valuta al momento dell’effettiva liquidazione del danno. Inoltre, in caso di controversia, la stessa si risolve in sede giudiziale e non arbitrale.
 
DEBITO DI VALUTADUE DAMAGES (FROM A CONTRACTUAL LOSS) E’ di natura contrattuale ed il danneggiato è una delle parti del contratto. Il suo credito viene definito indennizzo (vedi INDENNIZZO) e se esiste un’assicurazione per tali eventi viene comunemente indicato come capitale (vedi tppabshttp://www.generali.it/glossa/0240.htmCAPITALE). Le eventuali controversie di quantificazione vengono risolte in sede arbitrale.
 
DECADENZALAPSING La designazione del beneficiario non ha effetto qualora la persona designata attenti alla vita dell’assicurato. Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
 
DECADENZA (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO RAMLAPSING (LEGAL CANCELLATION OF A POLICY) Se l’assicuratore non agisce legalmente per la riscossione del premio non pagato, entro sei mesi dal giorno in cui avrebbe dovuto avvenire il pagamento, il contratto è risolto automaticamente a norma di legge, fermo il diritto dell’assicuratore all’incasso del premio in corso. Siffatta risoluzione a norma di legge, è denominata “decadenza”.
 
DECENNALE POSTUMA (ASSICURAZIONE)Polizza (più correttamente definita “Decennale Postuma danni diretti all’opera” ai sensi dell’art. 1669 C.c.) che prevede sia una garanzia indennitaria che una garanzia risarcitoria quando l’appaltatore sia responsabile ai sensi del citato articolo (per rovina di edifici).
 


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Glossary V2.0

 

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