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Codice delle Assicurazioni TITOLO VII - art. 68 - 87

lunedì 23 aprile 2007

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Titolo VII

ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO

Capo I

Partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione

Art. 68.

Autorizzazioni

 1. L'ISVAP autorizza preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni rilevanti in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e in ogni caso l'acquisizione di azioni delle medesime imprese da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni gia' possedute, una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale dell'impresa rappresentato da azioni con diritto di voto.
 2. L'ISVAP autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni rilevanti quando comportano il superamento dei limiti dal medesimo stabiliti con regolamento e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
 3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e' necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da una clausola del suo statuto.
 4. L'ISVAP individua, con regolamento, i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni rilevanti spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.
 5. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, avuto riguardo ai possibili effetti dell'operazione sulla stabilita', sull'efficienza e sulla protezione degli assicurati dall'impresa interessata. L'ISVAP si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
L'autorizzazione si intende concessa se l'ISVAP non provvede entro tale termine. Qualora l'ISVAP richieda le informazioni od esegua gli accertamenti di cui all'articolo 71, che siano necessari per il rilascio dell'autorizzazione, il termine resta sospeso sino al ricevimento delle informazioni od al compimento dei relativi atti. Il procedimento deve comunque concludersi entro centoventi giorni.
 6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati terzi che non assicurano condizioni di reciprocita', l'ISVAP comunica la richiesta di autorizzazione al Ministro delle attivita' produttive, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' vietare, entro un mese dalla comunicazione, il rilascio dell'autorizzazione.
 7. L'ISVAP puo' sospendere o revocare l'autorizzazione, tenuto conto delle partecipazioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'articolo 70 o di altri eventi successivi all'autorizzazione.
 8. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione sono adeguatamente motivati e sono prontamente comunicati al richiedente e all'impresa interessata e sono quindi pubblicati nel Bollettino.
 9. L'ISVAP determina con regolamento, in conformita' con i principi stabiliti dal Ministro delle attivita' produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera oo), le disposizioni di attuazione.

Art. 69.

Obblighi di comunicazione

 1. Chiunque intende divenire titolare di una partecipazione rilevante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne da' comunicazione all'ISVAP. Negli altri casi le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la misura stabilita con regolamento adottato dall'ISVAP.
 2. Le societa' fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome partecipazioni che appartengono a terzi, comunicano all'ISVAP le generalita' dei fiducianti.
 3. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel presente articolo, puo' chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti e il compimento di accertamenti ai soggetti comunque interessati.
 4. L'ISVAP, con regolamento, determina presupposti, modalita', termini e contenuto delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o e' attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della partecipazione.

Art. 70.

Comunicazione degli accordi di voto

 1. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una societa' che la controlla e' comunicato all'ISVAP dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento in cui viene posto in essere.
 2. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'ISVAP puo' sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso.
 3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 69.

Art. 71.

Richiesta di informazioni

 1. L'ISVAP puo' chiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alle societa' e agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle imprese medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.
 2. L'ISVAP puo' altresi' richiedere agli amministratori delle societa' e degli enti titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione l'indicazione dei soggetti controllanti.
 3. L'ISVAP, per la verifica di ogni interrelazione finanziaria con le societa' controllanti, controllate e collegate alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, puo' chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti alle medesime societa'.
 4. Per gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, l'ISVAP puo' chiedere informazioni ai soggetti, anche stranieri, titolari di una partecipazione in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
 5. L'ISVAP puo' inoltre chiedere alle societa' fiduciarie, alle societa' di intermediazione mobiliare ed a chiunque ne sia a conoscenza informazioni sulle operazioni di assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
 6. L'ISVAP, in relazione alle richieste che interessano societa' con titoli negoziati in un mercato regolamentato, informa la CONSOB, della cui assistenza puo' avvalersi per le indagini che interessano le medesime societa'.

Art. 72.

Nozione di controllo

 1. Ai fini del presente titolo, il controllo sussiste anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile ed in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attivita' di direzione e coordinamento.
 2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle seguenti situazioni:
  a) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
  b) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei componenti dell'organo che svolge funzioni di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
  c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere assicurativo, riassicurativo, finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
   1) la trasmissione degli utili o delle perdite;
   2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
   3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
   4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in base alla titolarita' delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
  d) l'assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi quali, esemplificativamente, legami importanti e durevoli di riassicurazione.

Art. 73.

Partecipazioni indirette

 1. Ai fini dell'applicazione dei capi I e III del presente titolo, si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute:
  a) per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona;
  b) a titolo di deposito, garanzia pignoratizia o usufrutto, qualora il depositario, il creditore pignoratizio o l'usufruttuario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti;
  c) che sono oggetto di contratto di riporto o di contratti derivati, dei quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore ovvero nei confronti di entrambe le parti dei contratti medesimi, salvo la prova dell'esclusiva attribuzione ad una sola parte del potere di influenzare la gestione dell'impresa.

Art. 74.

Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione

 1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa, inerenti a partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa, non possono essere altresi' esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui agli articoli 69 e 70.
 2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o con il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, e' impugnabile, secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione puo' essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
 3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dall'ISVAP.
 4. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.

Art. 75.

Protocolli di autonomia

 1. Al fine dell'applicazione del presente capo, l'ISVAP puo' richiedere, in ogni momento, ai titolari di partecipazioni rilevanti nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione, diversi dalle imprese sottoposte a vigilanza prudenziale, una responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei termini prescritti dall'Istituto in via generale o in via particolare, attestante la natura e l'entita' dei rapporti finanziari ed operativi, nonche' le misure e gli impegni che i titolari delle partecipazioni intendono adottare per assicurare l'autonomia dell'impresa.
 2. L'ISVAP puo' sospendere il diritto di voto dei titolari di partecipazioni che hanno rifiutato la dichiarazione o hanno comunicato dati falsi o hanno disatteso gli impegni assunti, avuto riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Capo II

Requisiti di onorabilita' professionalita' e indipendenza

Art. 76.

Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali

 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalita', di onorabilita' e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP.
 2. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dall'ISVAP.
 3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applica il comma 2.
 4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2.

Art. 77.

Requisiti dei partecipanti

 1. Il Ministro delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP, determina, con regolamento, i requisiti di onorabilita' dei titolari di partecipazioni rilevanti.
 2. Con il regolamento di cui al comma 1, il Ministro delle attivita' produttive stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona.
 3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile.
L'impugnazione puo' essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa e' soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
 4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilita' devono essere alienate entro i termini stabiliti dall'ISVAP.

Art. 78.

Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione

 1. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.
 2. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.

Capo III

partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione

Art. 79.

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione

 1. L'impresa di assicurazione e di riassicurazione, con il patrimonio libero, puo' assumere partecipazioni, anche di controllo, in altre societa' ancorche' esercitino attivita' diverse da quelle consentite alle stesse imprese.
 2. Quando la partecipazione in una societa' controllata, assunta ai sensi del comma 1, ha carattere di strumentalita' o di connessione con l'attivita' assicurativa o riassicurativa, l'ISVAP puo' chiedere che cio' risulti da un programma di attivita'.
 3. Se la partecipazione comporta il controllo di una societa' che esercita attivita' diverse da quelle consentite alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, l'operazione e' soggetta all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP. Si applica l'articolo 68, commi 5, 7 e 8.
 1.  Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per ogni altra assunzione di partecipazioni che non avvenga con patrimonio libero o che riguardi partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione estere. In deroga al presente capo, nel caso di assunzione di partecipazioni rilevanti in altre imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, si applicano le disposizioni di cui al capo I.

Art. 80.

Obblighi di comunicazione

 1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica tempestivamente all'ISVAP l'intenzione di assumere una partecipazione in altra societa', qualora la partecipazione stessa, da sola od unitamente ad altra gia' posseduta, comporti il controllo della societa' partecipata.
 2. E' altresi' preventivamente comunicata l'intenzione di assumere ogni altra partecipazione, quando la stessa, da sola o unitamente ad altra gia' posseduta, risulti consistente in base al patrimonio netto o al totale degli investimenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero rispetto all'entita' dei diritti di voto o alla rilevanza degli altri diritti che consentono di influire sulla societa' partecipata.
 3. L'ISVAP, tenuto conto dell'esigenza di verificare la concentrazione degli investimenti e la loro influenza sulla struttura patrimoniale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, stabilisce con regolamento presupposti, modalita' e termini delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o e' attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della partecipazione.

Art. 81.

Vigilanza prudenziale

 1. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati negli articoli 79 e 80, puo' chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.
 2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla stabilita' dell'impresa, avuto riguardo alla natura ed all'andamento dell'attivita' svolta dalla societa' partecipata, alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio libero dell'impresa, l'ISVAP ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine compatibile con l'esigenza che l'operazione possa aver luogo senza pregiudizio per la stabilita' dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
 3. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi all'ordine, l'ISVAP nomina un commissario con i compiti previsti dall'articolo 229 o, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 230, un commissario per la gestione provvisoria col compito di provvedervi ovvero propone al Ministro delle attivita' produttive l'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria oppure la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'.
 4. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2 comporta, in ogni caso, l'esclusione dell'investimento dagli elementi costitutivi del margine di solvibilita' dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione

Capo IV

Gruppo assicurativo

Art. 82.

Gruppo assicurativo

 1. A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo e' alternativamente composto:
  a) dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali da questa controllate;
  b) dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali da questa controllate.
 2. Sono escluse dal gruppo assicurativo le societa' che esercitano l'attivita' bancaria e le altre societa' che sono sottoposte a vigilanza consolidata in conformita' al testo unico bancario. Sono parimenti escluse le societa' che esercitano attivita' di intermediazione finanziaria e le altre societa' che sono sottoposte a vigilanza sul gruppo della societa' di intermediazione mobiliare o di gestione collettiva del risparmio in conformita' al testo unico dell'intermediazione finanziaria.

Art. 83.

Impresa capogruppo

 1. Capogruppo e' l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana ovvero l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che controlla, direttamente o indirettamente, le societa' componenti il gruppo assicurativo e che non e', a sua volta, controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana o da un'altra impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa con sede legale in Italia, che
 possa essere considerata capogruppo.
 2. L'ISVAP accerta che lo statuto della capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.

Art. 84.

Impresa di partecipazione capogruppo

 1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la societa' di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalita', di onorabilita' e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione.
 2. Alla societa' di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si applicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 190, commi 3, 4 e 5.
 3. Alle imprese di partecipazione capogruppo si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo.

Art. 85.

Albo delle imprese capogruppo

 1. L'impresa capogruppo e' iscritta in un apposito albo tenuto dall'ISVAP.
 2. La capogruppo comunica all'ISVAP l'esistenza del gruppo assicurativo e la sua composizione aggiornata.
 3. L'ISVAP puo' procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo assicurativo e alla sua iscrizione nell'albo e puo' richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo.
 4. Le societa' appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi.
 5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.

Art. 86.

Poteri di indagine

 1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza di cui al presente capo, l'ISVAP puo' effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso la capogruppo e presso le societa', con sede legale nel territorio della Repubblica, appartenenti al gruppo assicurativo.
 2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di societa' diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sul gruppo assicurativo.
 3. Nei confronti delle societa' appartenenti al gruppo assicurativo e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa', sono attribuiti all'ISVAP i poteri previsti dall'articolo 71.

Art. 87.

Disposizioni di carattere generale o particolare

 1. L'ISVAP, al fine di assicurare una stabile ed efficiente gestione del gruppo, puo' impartire alla capogruppo, con regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti il gruppo assicurativo complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto adeguate procedure di gestione del rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili, ed appropriati meccanismi di controllo interno.
 2. Le procedure di gestione del rischio includono:
  a) un governo societario del gruppo e delle sue componenti efficace e idoneo alla definizione ed alla revisione periodica delle strategie da parte degli organi con funzione di amministrazione, direzione e controllo delle imprese del gruppo, in particolare per quanto concerne i rischi assunti;
  b) procedure atte a far si che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere nelle imprese di cui all'articolo 82 al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo.
 3. I meccanismi di controllo interno includono procedure adeguate per quanto concerne la verifica e la quantificazione dei rischi assunti e la loro correlazione con il patrimonio netto delle singole imprese del gruppo. La capogruppo adotta i provvedimenti diattuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP e ne fa osservare l'applicazione nei confronti delle imprese del gruppo, informandone periodicamente l'ISVAP.
 4. Gli amministratori delle societa' controllate sono tenuti a fornire alla capogruppo la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa.

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