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Codice delle Assicurazioni TITOLO VI - art. 62 - 67

lunedì 23 aprile 2007

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Titolo VI

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RIASSICURAZIONE

Capo I

Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica

Art. 62.

Esercizio dell'attivita' di riassicurazione

 1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche ed all'adeguatezza patrimoniale per l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti agli articoli 63, 64 e 65, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.
 2. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III relativamente all'assicurazione diretta. All'attivita' di riassicurazione svolta dall'impresa di assicurazione si applicano le disposizioni specificamente stabilite per tali imprese ai sensi del comma 1.

Art. 63.

Requisiti organizzativi

 1. L'impresa di riassicurazione opera con un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno.
 2. Il sistema di controllo interno deve prevedere procedure atte a far si che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi.

Art. 64.

Riserve tecniche del lavoro indiretto

 1. L'impresa che esercita l'attivita' di riassicurazione, anche in via non esclusiva, costituisce le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti.
 2. L'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto del portafoglio italiano ed estero e' effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti.
L'impresa valuta la congruita' delle riserve del lavoro indiretto affinche' risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apporta in bilancio le eventuali rettifiche, anche tenuto conto delle esperienze passate.
 3. Per le obbligazioni relative al portafoglio estero l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi degli Stati ai quali il portafoglio si riferisce, ove esistenti, fatta salva l'applicazione dei principi di cui al comma 2.

Art. 65.

Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto

 1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa di riassicurazione e, in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo tale che sia possibile realizzare condizioni di sufficienza, liquidita', sicurezza, qualita', redditivita' e correlazione degli investimenti.
 2. L'impresa di riassicurazione e' tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali.
 3. L'impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano le attivita' a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.
 4. Le attivita' poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa di riassicurazione con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attivita' di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attivita' detenute dall'impresa di riassicurazione e non iscritte nel registro.
 5. L'impresa di riassicurazione comunica all'ISVAP la situazione delle attivita' risultante dal registro. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonche' i termini, le modalita' e gli schemi per le
comunicazioni periodiche.

Art. 66.

Retrocessione dei rischi

 1. L'ISVAP puo' non tenere conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione, della retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di uno Stato terzo che non hanno istituito un legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.
 2. La decisione dell'ISVAP e' motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilita' delle imprese retrocessionarie.

Capo II

Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo

Art. 67.

Attivita' in regime di stabilimento

 1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative all'adeguatezza patrimoniale della sede secondaria, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riassicurazione nel territorio della Repubblica, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 63, 64, 65 e 66, avuto comunque riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione.

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