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Codice delle Assicurazioni TITOLO IV - art. 52 - 56

lunedì 23 aprile 2007

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Titolo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI

Art. 52.

Nozione

 1. La societa' di mutua assicurazione costituita ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile puo' esercitare l'attivita' assicurativa nei rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi applicazione la disciplina sui requisiti per l'accesso di cui al capo II del titolo II, quando ricorrono le condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate da azioni.
 2. La societa' di mutua assicurazione, ai fini dell'esercizio dei rami vita, deve prevedere nello statuto la possibilita' di esigere contributi supplementari, o di ridurre le prestazioni, e riscuotere contributi annui non superiori ad euro cinquecentomila.
 3. La societa' di mutua assicurazione, ai fini dell'esercizio dei rami danni, deve prevedere nello statuto la possibilita' di esigere contributi supplementari e riscuotere contributi annui non superiori ad un milione di euro, provenienti per almeno la meta' dai soci.
 4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi, a decorrere dal quarto esercizio la mutua assicuratrice non e' piu' soggetta alle disposizioni del presente titolo ed e' tenuta a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 13 entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio nel quale gli importi sono stati superati.

Art. 53.

Attivita' esercitabili

 1. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 2, puo' esercitare esclusivamente i rami I e II di cui all'articolo 2, comma 1.
 2. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 3, non puo' esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all'articolo 2, comma 3.
 3. Le societa' di mutua assicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita o dei soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica l'articolo 12.

Art. 54.

Requisiti degli esponenti aziendali

 1. Il Ministro delle attivita' produttive determina, con il regolamento di cui all'articolo 76, i requisiti di onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali e stabilisce requisiti di professionalita' che tengano conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attivita' esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.

Art. 55.

Autorizzazione

 1. L'ISVAP o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l'organo regionale a cio' preposto, fermo quanto disposto all'articolo 347, comma 3, autorizzano le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.
 2. Le societa' autorizzate sono iscritte in apposita sezione, rubricata altre mutue assicuratrici, dell'albo delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 14, comma 4.
 3. L'ISVAP, con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a statuto speciale, il procedimento per il rilascio, l'estensione ed il diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 14, comma 3.

Art. 56.

Altre norme applicabili

 1. L'ISVAP determina, con regolamento, l'adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell'impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonche' quelli di comunicazione all'autorita' di vigilanza, tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attivita' esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.
 2. Nell'esercizio dell'attivita' le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52 sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.
 3. Alla mutua assicuratrice di cui al presente titolo non si applicano gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, secondo comma, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquies-decies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile.

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