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Assemblea Annuale Ania - Intervento del Presidente Isvap Giancarlo Giannini

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Scritto da IAss redazione   
lunedì 06 luglio 2009

Roma, 2 luglio 2009 – All’annuale assemblea dell’Ania svoltasi a Roma è intervenuto anche il Presidente Isvap Giancarlo Giannini, riportiamo di seguito il suo intervento.
 

Intervento del Presidente dell’ISVAP, Giancarlo Giannini

Autorità, Signore e Signori,
innanzitutto ringrazio l’ANIA per l’invito a partecipare all’assemblea annuale e in particolare il Presidente Cerchiai.

Pochi giorni fa presenta ndo le Considera zioni Conclusive dell’Autorità ho affrontato le tematiche di fondo del mercato assicurativo nel contesto della crisi mondiale in atto. Abbiamo constatato motivi di preoccupazione, ancorché attenuati rispetto ad altri Paesi, ed altri di conforto sull’inizio di una nuova fase di recupero della situazione. Oggi ritengo utile affrontare tematiche di più diretto impatto sulla operatività delle imprese.

Prima di ciò, tuttavia, mi permetto di formulare due brevi considerazioni su alcuni punti affrontati nella Relazione del Presidente Cerchiai. Mi riferisco innanzitutto alla tanto dibattuta materia della r.c. auto . È certamente apprezzabile il dichiarato impegno a far proprie le sollecitazioni dell’Autorità per il miglioramento dell’efficienza della liquidazione sinistri; il concetto è semplice: ognuno deve fare la sua parte e ribadisco il convincimento che quella delle imprese è essenziale per il contenimento dei costi.

Mi fa anche piacere dare atti delle iniziative portate avanti efficacemente in materia di sicurezza stradale. Serve, invece, un vero e proprio cambio di rotta nel metodo e nel merito nel campo della collaborazione tra pubblico e privato per la soluzione di problematiche di fondo nell’interesse generale e per lo sviluppo del settore. Sono molti anni che se ne parla, ora è tempo di realizzare un approccio operativo; propongo, quindi, la costituzione di specifici tavoli di confronto a livello tecnico sulle tematiche enunciate nella Relazione.

L’auspicio è che si creino in tal modo i presupposti per consentire all’Autorità la formulazione di proposte concrete al Governo ed al Parlamento. La crisi ha evidenziato come le regole contabili possano rappresentare un fattore di non secondaria importanza; la fair valuation ha mostrato i propri limiti in termini di effetti pro-ciclici nei periodi di crisi. Come abbiamo visto, si sono quindi resi necessari rapidi adeguamenti dei principi contabili internazionali nonché modifiche all’ordinamento contabile nazionale, ancorché a carattere temporaneo.

Si sta lavorando per delineare gli scenari prossimi e futuri. Come è noto, è all’esame del Ministero dell’Economia l’eventuale reiterazione delle misure contabili contenute nel Decreto Anticrisi; in caso positivo, naturalmente, verrebbero rinnovate anche quelle dettate dal Regolamento ISVAP di attuazione. Provvedimenti che si sono dimostrati utili per agevolare il superamento della fase di crisi e di cui l’Autorità sta verificando la corretta attuazione.

In tale ottica, ed anche considerato che l’esercizio della deroga è facoltativo, l’Autorità è favorevole all’estensione - per l’anno in corso – di dette misure. Sul piano più strutturale, ricordo che è in scadenza nel prossimo mese di settembre la delega al Governo per la disciplina dell’estensione – e della relativa tempistica - degli IAS ai bilanci individuali delle imprese di assicurazione.

Al riguardo, diversi fattori suggeriscono una riflessione sulla relativa tempistica: persistono le ragioni che a suo tempo avevano indotto il legislatore a prevedere un’adozione degli IAS limitata ai soli bilanci consolidati (sostanzialmente riconducibili all’assenza di un Principio contabile sui contratti assicurativi completo e nell’assenza di un regime di vigilanza prudenziale compatibile con gli IAS); le modifiche alla normativa internazionale sinora operate dallo IASB hanno potuto incidere, al momento, in misura limitata sul settore assicurativo; ulteriori, importanti iniziative in materia contabile sono attualmente in discussione, tra le quali anche la definizione dello standard contabile sui contratti assicurativi previsto entro il 2012; da ultimo, ma primo fra tutti per importanza, Solvency II, il nuovo regime prudenziale del settore pensato per essere IAS compatibile, entrerà in vigore ad ottobre 2012.

Occorre quindi valutare se non sia opportuno e rispondente a logiche di sistematicità prevedere che per il settore assicurativo il completamento del transito agli IAS avvenga coerentemente con tali eventi. Dopo la buona tenuta dimostrata dal mercato assicurativo italiano di fronte alla crisi finanziaria che ha caratterizzato il 2008, ferma ed intensificata rimane l’azione di vigilanza dell’Autorità con un focus più orientato al riflesso della crisi dell’economia reale sulle grandezze economiche e patrimoniali delle compagnie.

È su queste basi che, oltre alle ordinarie verifiche mensili sull’andamento di premi, riscatti, investimenti, abbiamo impostato lo stress test 2009 appena avviato; obiettivo dell’esercizio non è soltanto quello di saggiare la tenuta del mercato dal punto di vista finanziario a fronte di ipotizzati persistenti scenari negativi, ma anche di analizzarne i fattori di vulnerabilità in relazione agli andamenti tecnici vita e danni delle imprese.

Sul piano degli assetti partecipativi delle imprese di assicurazione desidero richiamare la Vostra attenzione sulle importanti novità contenute nella Comunicazione diramata oggi. La stessa chiarisce il quadro di riferimento nelle more del recepimento della direttiva comunitaria che ha introdotto una nuova disciplina per la valutazione
prudenziale delle acquisizioni e degli incrementi di partecipazioni in banche, imprese di assicurazione e di riassicurazione e imprese di investimento.

La direttiva, secondo una impostazione condivisa con il Ministero dello Sviluppo Economico, contiene alcune norme sufficientemente chiare e precise nella determinazione degli obblighi e dei diritti in capo ai soggetti destinatari, che possono ritenersi di immediata applicabilità. Criteri tassativi che, al fine di garantire quanto più possibile certezza dei tempi, uniformità di comportamento tra settori ed Autorità in ambito europeo, sono stati completati dalle linee guida applicative emanate congiuntamente dai tre Comitati settoriali di terzo livello .

La principale novità rispetto alla disciplina del Codice delle assicurazioni è costituita dall’innalzamento dal 5% al 10% della soglia partecipativa minima soggetta agli obblighi autorizzativi nonché dell’assoggettamento ad autorizzazione delle acquisizioni che consentono l’esercizio di una influenza notevole sulla gestione, dipendentemente dalla quota di partecipazione. Ciò, a differenza del passato, anche in presenza di acquisti concertati, effettuati da più soggetti che, sulla base di accordi in qualunque forma conclusi, esercitano in modo concertato i diritti legati alle partecipazioni. Sono inoltre soggette ad autorizzazione le acquisizioni che determinano il raggiungimento delle quote del 20%, 30% o 50% e del controllo dell’impresa. La soglia del 5% viene mantenuta a fini informativi, per consentire all’Autorità di avere conoscenza di acquisizioni che in determinate circostanze assumono comunque carattere di rilevanza e possono far presumere l’esercizio di una influenza notevole.
La portata fortemente innovativa della disciplina sull’intermediazione assicurativa recata dal Regolamento n. 5 ha spinto l’Autorità a monitorare nel continuo le ricadute applicative delle nuove norme e a procedere alla loro revisione in via anticipata rispetto al termine triennale previsto dalla legge sul risparmio per l’aggiornamento periodico degli atti regolamentari emanati dalle Autorità.

Utili contributi per la revisione della normativa sono derivati anche dal confronto con i destinatari delle regole e con le relative associazioni rappresentative, che hanno indicato alcune aree suscettibili di adeguamento in ottica di incremento della efficacia organizzativa degli operatori. Il Provvedimento che apporta le modifiche al Regolamento è stato adottato oggi, dopo una intensa fase di pubblica consultazione. Si riducono i tempi di istruttoria delle diverse domande di iscrizione al Registro,
si semplificano notevolmente taluni adempimenti posti a carico degli intermediari, si aumenta la flessibilità di alcune scelte operative, senza con ciò diminuire il livello di tutela degli assicurati, che resta l’obiettivo principale della disciplina sulla intermediazione. Restano ferme le disposizioni la cui legittimità è stata confermata dalla
Magistratura amministrativa di primo e secondo grado. Nello stesso solco della tutela del consumatore i temi relativi alla trasparenza della informativa resa agli assicurati, che continuano ad essere oggetto di massima attenzione da parte dell’Autorità.

È stata avviata oggi una seconda fase di pubblica consultazione sullo schema di regolamento in materia di trasparenza e pubblicità dei prodotti assicurativi, che si concluderà il prossimo 30 settembre. L’ulteriore giro di consultazioni si è reso necessario in considerazione della numerosità e varietà dei commenti ricevuti dalle associazioni di categoria di imprese, intermediari e consumatori, testimonianza della centralità del tema nell’ambito delle relazioni tra industria e consumatori.

Il nuovo schema mira alla ulteriore semplificazione e snellimento della documentazione da consegnare al cliente, incentrata su informazioni chiave di immediata comprensione e sul rinvio guidato alle condizioni di polizza per gli elementi di dettaglio. Per agevolare la comprensione dei tecnicismi insiti in alcuni meccanismi
assicurativi, è stata prevista la presentazione di semplici esempi numerici. Inoltre, in coerenza con l’attività posta in essere in questi mesi dall’Autorità in
materia di portabilità dei mutui e dei finanziamenti a cui si collegano coperture assicurative, il regolamento ha previsto che il cliente, qualora chieda l’estinzione
anticipata o il trasferimento del mutuo abbia diritto, in caso di polizze a premio unico, alla prosecuzione della copertura assicurativa a favore di un nuovo
beneficiario oppure alla restituzione del premio pagato relativo alla copertura non goduta, inclusi i relativi caricamenti. E ciò nel solco anche delle recenti, ulteriori iniziative Governative volte e rimuovere ogni ostacolo alla portabilità dei mutui ed in linea con quanto già previsto dalle linee guida emanate nel 2008 dalla Federazione ABI-ANIA.

 
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