Regolamento n 26 ISVAP sulle partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e riassicurazione
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Scritto da Redazione su fonte ISVAP
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mercoledì 03 settembre 2008 |
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Il Regolamento dà attuazione degli articoli 80, comma 3, 190, comma 1 e 191, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che attribuiscono all’ISVAP il potere di dettare disposizioni in materia di assunzioni di partecipazioni da parte di imprese di assicurazione e di riassicurazione in altre società.
Il Regolamento attua il dettato del Codice che innova in modo sostanziale la disciplina della partecipazioni rispetto alla normativa previgente. Le principali innovazioni sono di seguito elencate:
- superando il previgente divieto di cui all’articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n.20, il Codice ha introdotto la possibilità di acquisire con il patrimonio libero partecipazioni, anche di controllo, in altre società ancorché le stesse esercitino attività diverse da quelle consentite alle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Tale possibilità, nel caso di controllo, è stata assoggettata ad autorizzazione preventiva da parte dell’ISVAP;
- il Codice prevede inoltre obblighi di comunicazione preventiva all’ISVAP dell’intenzione di un’impresa di assumere una partecipazione che risulti “consistente” rispetto al patrimonio netto o al totale degli investimenti della partecipante ovvero all’interessenza nella partecipata, demandando all’ISVAP l’individuazione della soglia di consistenza.
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Stralcio tratto da www.isvap.it e pubblicato a scopo didattico |