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Regolamento n. 25 sulle operazioni infragruppo

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Scritto da Redazione su fonte ISVAP   
martedì 27 maggio 2008

Il Regolamento riguarda la materia della vigilanza sulle operazioni infragruppo ed è predisposto in attuazione degli articoli 5, comma 2, 190, comma 1, 191, comma 1, lettere c) ed h), 213, comma 1, 215, comma 3 e 216, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private.

La disciplina così dettata, pur collocandosi nel solco della previgente normativa, contiene elementi di novità tesi ad accrescere i livelli di vigilanza, anche informativa, sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell’impresa di assicurazione osservata nelle sue differenti implicazioni operative, ivi compresa la realtà delle operazioni infragruppo.
In proposito, l’espressione "infragruppo" non rende appieno la sottostante realtà giuridica ed economica, in quanto fa riferimento ad operazioni poste in essere tra l’impresa di assicurazione ed un numero ampio di controparti non necessariamente appartenenti al gruppo assicurativo, come definito dal Codice, tra le quali ad esempio le imprese partecipate, quelle partecipanti ovvero quelle controllate da un partecipante. Le richiamate esigenze di vigilanza impongono, infatti, di delineare un ambito di interesse ai fini della verifica delle operazioni infragruppo certamente più ampio dell’area del gruppo assicurativo, edificato quest’ultimo sulla nozione rilevante di controllo come definito nell’articolo 72 del Codice.
Il Regolamento persegue l’obiettivo di integrare la disciplina delle operazioni infragruppo con quella prevista per il gruppo assicurativo al fine di realizzare un quadro unico che consenta di cogliere le opportunità offerte da entrambe le discipline e di evitare inutili duplicazioni regolamentari.
Inoltre, avuto riguardo alla dimensione soggettiva dell’area della vigilanza sulle operazioni infragruppo, vale la pena evidenziare che la disciplina del presente Regolamento, in linea con l’impostazione di vigilanza prudenziale prescelta dal Codice ed in coerenza con le recenti evoluzioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di operazioni con “parti correlate”, concentra l’attenzione anche su imprese e persone fisiche, incluse nel perimetro di correlazione delineato dal principio contabile IAS 24. Il conseguente intervento regolamentare, attesa l’indubbia rilevanza del rapporto che lega le imprese vigilate alle “parti correlate”, si propone di assicurare all’ISVAP gli strumenti di vigilanza direttamente funzionali alla salvaguardia della sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e degli interessi degli assicurati. Con analoga finalità, si è ritenuto di assegnare eguale rilevanza anche alle operazioni che i soggetti vigilati concludano con le imprese e le persone fisiche che in essi detengano una partecipazione rilevante, secondo la definizione di cui all’articolo 68, comma 1, del Codice.
Nel merito, il Regolamento, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e nel risptto delle disposizioni contenute nell’emanando Regolamento ISVAP in materia di controlli interni e di gestione dei rischi delle imprese e dei gruppi assicurativi, detta prescrizioni generali in merito all’adozione da parte dell’impresa di assicurazione di adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno tesi a consentire il monitoraggio e la verifica delle operazioni infragruppo, nonché il potere dell’ISVAP di intervenire ex ante ed ex post sulle operazioni medesime in relazione alle finalità di tutela della solvibilità dell’impresa e degli interessi degli assicurati.
In particolare, il Regolamento – innovando significativamente la disciplina previgente - persegue l’obiettivo di accrescere le possibilità di verifica sui sistemi di controllo interno dell’impresa di assicurazione, prevedendo allo scopo un’apposita deliberazione dell’organo amministrativo con la quale vengano definite l’operatività infragruppo e le linee guida secondo cui tali operazioni debbono svolgersi.

Per visionare il Regolamento con tutti gli allegati CLICCA QUI

 
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