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Lo schema di Regolamento sottoposto alla procedura di pubblica consultazione dà attuazione agli articoli 32, comma 2, 33, 36, comma 1, 190 e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che attribuiscono all’ISVAP il potere di dettare disposizioni e disciplinare i criteri per la determinazione delle tariffe e delle riserve tecniche dei rami vita.
Il Regolamento mira a consolidare e razionalizzare in un unico testo le numerose disposizioni di legge e regolamentari1 già vigenti in materia, introducendo alcune specificazioni di natura tecnica volte a precisare i criteri di scelta delle basi tecniche per il calcolo delle tariffe e i metodi di calcolo di talune poste di riserva.
Sono stati inoltre meglio delineati gli adempimenti in capo alle imprese di assicurazione e all’attuario incaricato dei rami vita e, a quest’ultimo, è stato richiesto un maggior controllo sulle tariffe dell’impresa sulle quali è chiamato ad esprimere un giudizio di adeguatezza. Al riguardo è stato introdotto, al pari di quanto già previsto per l’attuario incaricato dei rami r.c. auto e natanti, uno schema fisso di relazione tecnica alla quale deve essere allegata una specifica analisi di redditività della tariffa.
La normativa assicurativa in tema di modificabilità delle basi tecniche dei contratti di previdenza complementare è stata adeguata, seguendo una linea coerente con le modifiche apportate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e dalle disposizioni regolamentari emanate dalla COVIP.
Il tasso massimo di interesse garantibile dei contratti di ramo VI e dei PIP, in attesa di uno specifico Provvedimento ISVAP che regolamenterà la materia, è definito con le stesse modalità previste per gli altri contratti di assicurazione sulla vita.
Anche per quanto riguarda le comunicazioni sistematiche delle basi tecniche delle tariffe, si è fatto rinvio ad uno specifico Provvedimento ISVAP con il quale verranno modificati, in un’ottica di semplificazione, i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni, rispetto alle precedenti disposizioni di cui alle circolari ISVAP nn. 267/1996, 416/2000 e 480/2002. |