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Regolamento n. 15 del 20 febbraio 2008 concernente il gruppo assicurativo di cui al Titolo VII (assetti proprietari e gruppo assicurativo), Capo IV (gruppo assicurativo) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.
Il Regolamento disciplina la struttura e la composizione del gruppo assicurativo, i poteri e le responsabilità dell’impresa capogruppo, nonché gli adempimenti connessi alla tenuta e all’aggiornamento dell’albo dei gruppi assicurativi istituito dall’articolo 85 del Codice. L’istituzione dell’albo dei gruppi assicurativi rappresenta una novità del Codice orientata a dare evidenza specifica nel settore assicurativo alla realtà di gruppo e, per conseguenza, ad accrescere la qualità e la natura dei controlli di vigilanza dell’ISVAP nei confronti dei soggetti già singolarmente vigilati. L’ampliamento del perimetro di vigilanza dell’Autorità derivante dall’istituzione del gruppo assicurativo, peraltro, lascia impregiudicata l’autonomia della società posta al vertice del gruppo stesso nella scelta dell’assetto organizzativo e patrimoniale che meglio risponda ai suoi obiettivi imprenditoriali, nei limiti in cui tale assetto non contrasti con le esigenze connesse alla vigilanza di gruppo. La nuova disciplina sul gruppo assicurativo arricchisce ed integra gli strumenti di vigilanza vigenti. Essa si inserisce nell’ambito della più ampia vigilanza supplementare sulle imprese appartenenti ad un gruppo, senza sostituire gli strumenti ad essa correlati ma integrandone e specificandone, in alcuni casi, i contenuti con riferimento all’area del gruppo assicurativo, area più ristretta di quella della vigilanza supplementare. In tale ambito assume particolare rilievo l’introduzione delle disposizioni in materia di ristrutturazione del gruppo che, mutuando l’approccio della disciplina vigente nel settore bancario, istituisce una forma di controllo pregnante sulle strutture di gruppo. Il gruppo assicurativo è edificato, quanto alla dimensione strutturale, sulla nozione di controllo come declinata nel settore assicurativo dall’articolo 72 del Codice; quanto alla dimensione soggettiva, il perimetro del gruppo assicurativo comprende la capogruppo italiana e le imprese esercenti attività assicurativa e riassicurativa, le imprese di partecipazione assicurativa e le imprese strumentali controllate. Per scaricare il regolamento completo e gli allegati CLICCA QUI Stralcio tratto da http://www.isvap.it a cui rimandiamo per la consultazione dei documenti ufficiali |