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CONSOB: compatibilità tra promotore finanziario e agente?

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Scritto da Redazione su fonte CONSOB   
giovedì 24 gennaio 2008

CONSOB - Si fa riferimento alla nota pervenuta alla Scrivente in data … (Prot. …), con la quale viene sottoposto il quesito relativo alla possibilità per il promotore finanziario di svolgere anche l'attività di agente di assicurazioni ed in particolare di promuovere e collocare prodotti di un'impresa, con cui la S.I.M. (…), per conto della quale opera, ha un contratto di distribuzione. Leggi tutta la notizia

Al riguardo, si precisa che l'art. 106 del Regolamento Intermediari n. 16190 del 29.10.2007 stabilisce le cause di incompatibilità con l'attività di promotore ed in particolare, al 1 comma, dopo l'elencazione di una serie di circostanze preclusive dell'accesso all'albo, individua, alla lett. e), quale criterio di valutazione generale e residuale, quello del grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di promotore finanziario.

In ordine al caso di specie, si evidenzia che la Consob ha espresso, con orientamento costante e consolidato, parere favorevole.

Infatti, si segnala che, con le risposte a quesiti nn. 98092797/1998, 99077423/1999, 99088302/1999, 3536/2000 e 40070/2000, la Consob ha stabilito che "limitatamente agli aspetti di competenza della Consob, non sussiste incompatibilità, in linea di principio ed ai sensi dell'art. 94 Regolamento Intermediari, tra l'attività di promotore finanziario e altre figure professionali, quali il broker di assicurazioni, l'agente di assicurazioni plurimandatario e il consulente assicurativo o subagente di assicurazioni; peraltro il contestuale esercizio dell'attività di promotore e di ciascuna delle figure professionali in esame (anche se saltuario e occasionale) deve sottostare ad una duplice limitazione, soggettiva ed oggettiva: a) i collaboratori della società o della agenzia di assicurazioni devono presentarsi alla clientela esclusivamente in qualità di agenti di questa ed astenersi dal rappresentare la propria qualità di promotori; b) essi devono promuovere o collocare prodotti assicurativi diversi da quelli offerti dall'intermediario mobiliare per conto del quale svolgono attività di promotori. La ratio della duplice limitazione soggettiva ed oggettiva sopra indicata risiede nell'esigenza di non ingenerare confusione nella clientela circa la provenienza del prodotto offerto nonché nella necessità di separare le due attività in ragione della diversa disciplina cui sono soggette. Le suddette limitazioni devono ritenersi sussistenti anche nell'ipotesi in cui la promozione di affari assicurativi avvenga per conto di società operanti con il sistema del marketing multilivello."

Indi, in ottemperanza alle prescrizioni sopra indicate, è consentito al promotore finanziario svolgere l'attività di agente di assicurazioni, purché si presenti alla clientela esclusivamente come tale, senza alcun riferimento alla propria qualità di promotore e promuova o collochi prodotti assicurativi diversi da quelli offerti dall'intermediario per cui opera come promotore.

Pertanto, il promotore non potrà promuovere né collocare per conto dell'impresa di assicurazione gli stessi prodotti assicurativi collocati dalla S.I.M. per conto della quale egli opera, a pena di incorrere nell'incompatibilità di cui all'art. 106 del summenzionato Regolamento.

Per le stesse ragioni, è, invece, consentito curare la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi di rami diversi, anche se emessi dalla stessa compagnia, per conto dell'uno e dell'altro intermediario, intendendosi per diversità di prodotti, ai fini dell'osservanza della condizione sub b) indicata nella citata comunicazione Consob, che i prodotti offerti dal promotore siano diversi da quelli offerti dall'intermediario, indipendentemente dalla circostanza che provengano dalla stessa impresa di assicurazione.

CONSOB
Flavio Bongiovanni - Giuseppe D'Agostino

Per visionare la Comunicazione nel suo formato originale visita http://www.consob.it  
 
   
   
 
 

 
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