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Regolamento concernente i requisiti del personale e le caratteristiche tecniche delle attrezzature per la gestione dei sinistri del ramo assistenza, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private.
Il Regolamento dà attuazione all’articolo 30, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, che attribuisce all’ISVAP il potere di dettare i requisiti di professionalità del personale e le caratteristiche tecniche delle attrezzature di cui devono dotarsi le imprese che esercitano il ramo assistenza per l’erogazione delle prestazioni in natura. La materia era regolata in precedenza dal decreto ministeriale 29 febbraio 1992, che prevedeva requisiti fissi (ad es. numero minimo di medici incaricati o di linee telefoniche destinate alle richieste di assistenza da parte degli assicurati), senza prevedere una diversificazione in ragione delle dimensioni dell’impresa, delle caratteristiche delle coperture assicurative o della loro estensione territoriale. La nuova disciplina, secondo un approccio principle based, definisce gli obiettivi generali, rimettendo all’autonomia delle imprese l’adozione di modelli organizzativi calibrati sulle dimensioni e sulla natura delle attività svolte. Rispetto al passato la norma responsabilizza maggiormente l’impresa affinché mantenga adeguata nel tempo la struttura organizzativa preposta alla gestione dei sinistri, modulando qualitativamente e quantitativamente personale e attrezzature in funzione del crescere e del mutare degli impegni assunti, in un’ottica di maggior tutela per gli assicurati. Il Regolamento tiene inoltre conto dei cambiamenti intervenuti nelle modalità di gestione del ramo, consistenti per lo più nell’affidamento dei sinistri ad una o più strutture organizzative, proprie o di terzi, diversamente dislocate. In particolare si è riconosciuto il venir meno della necessità di centralizzare personale e attrezzature in uno stesso luogo e si sono poste sullo stesso piano le esigenze di qualificazione del personale della struttura organizzativa, interna od esterna dell’impresa, incaricata della prima assistenza e quelle della rete esterna dei fornitori e referenti esteri cui è affidato il compito di garantire gli interventi su tutto il territorio per cui è valida la copertura assicurativa. Anche per tali motivi, in luogo del termine “centrale operativa” utilizzato dalla Circolare ISVAP 21 febbraio 1992 n. 170, si è preferito adottare la dizione “struttura organizzativa”. Ulteriore elemento innovativo è rappresentato dalla previsione di funzioni di responsabilità nei diversi settori di cui si compone la struttura organizzativa che devono risultare supportati, nello svolgimento del proprio ruolo, da adeguati sistemi informativi. Per scaricare l'intero Regolamento con gli allegati CLICCA QUI |