Comunicato Congiunto ISVAP-Consob sulla disciplina applicabile ai contratti multiramo
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Scritto da Redazione su fonte ISVAP
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giovedì 13 dicembre 2007 |
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ISVAP e CONSOB avviano il primo Tavolo Tecnico congiunto prima della soppressione dell'ISVAP. Riportiamo di seguito il Comunicato Congiunto.
La legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”, così come modificata dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 “Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262 del T.U.B e del T.U.F., ha assoggettato alle norme in materia di sollecitazione all’investimento i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, individuati nei contratti dei rami III e V di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (“ Codice delle Assicurazioni”), con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. In relazione ai contratti c.d. “multiramo”, che offrono la combinazione di coperture assicurative di ramo I, di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice delle Assicurazioni con i suddetti prodotti finanziari di ramo III e V, CONSOB e ISVAP, ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 262/05, hanno avviato un Tavolo tecnico finalizzato a fornire agli operatori un quadro di riferimento armonico con riguardo sia agli obblighi di informativa precontrattuale sia alle regole di comportamento e ad assicurare al mercato chiarezza della disciplina e coerenza delle azioni di vigilanza. Il Tavolo tecnico assolve anche al compito di fornire al mercato risposte coordinate a specifici quesiti operativi. E’ previsto che i lavori si concludano entro il 31 dicembre 2007. A seguito degli approfondimenti finora effettuati dalle due Autorità ed in considerazione della necessità di fornire prime indicazioni operative, si comunica che fino al 31 dicembre 2007 la documentazione della informativa precontrattuale relativa ai prodotti c.d. multiramo continua ad essere quella prevista dalle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e della circolare ISVAP n. 551 del 1° marzo 2005. |