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Le polizze assicurative danni, inclusa la R.C.auto, dovranno essere corredate da una sintetica informativa precontrattuale (la Nota informativa), nella quale sono riassunti in modo chiaro le garanzie prestate, i diritti dell’assicurato, i doveri della compagnia. La disposizione, che mira ad accrescere la trasparenza dei contratti a beneficio del consumatore, è contenuta in un Regolamento attuativo del Codice delle Assicurazioni messo in pubblica consultazione dall’ISVAP sul sito www.isvap.it . Il Regolamento disciplina anche: a) la trasparenza dei prodotti vita, per i quali vengono sostanzialmente confermate le disposizioni ISVAP del 2005; b) l’interpello, ovvero la possibilità di sottoporre all’ISVAP i nuovi prodotti da parte delle compagnie per averne una valutazione di conformità alla normativa; c) la pubblicità dei prodotti assicurativi. Per le polizze danni poliennali, per le quali la Bersani bis ha concesso all’assicurato la facoltà di recedere annualmente, Il Regolamento obbliga le imprese a fornire allo stesso una speciale avvertenza in merito a tale diritto. Per le polizze infortuni e malattia viene richiesto che la nota informativa ne illustri la portata con esempi numerici. Dallo scorso mese di settembre, in attuazione del Codice delle Assicurazioni, l’ISVAP ha emanato 3 regolamenti e ne ha messi in pubblica consultazione 7. Tra questi si segnalano in particolare i testi che disciplinano il margine di solvibilità individuale e di gruppo, la governance, i controlli interni, la compliance e la gestione dei rischi da parte delle imprese, le procedure di applicazione delle sanzioni alle compagnie. La relativa documentazione è consultabile sul sito dell’Autorità. Testo riprodotto a scopo didattico, per la visione del documento ufficiale visitare il sito dell'ISVAP all'indirizzo http://www.isvap.it/
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