La CONSOB, a seguito del processo di consultazione, ha approvato le modifiche al Regolamento Emittenti n. 11971/1999 (deliberazione n. 15915 del 3 maggio 2007, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ai fini dell’introduzione nello stesso delle disposizioni relative all’applicazione della disciplina sul prospetto informativo ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, ossia i prodotti vita di ramo III, ad esclusione di quelli previdenziali, e di ramo V.
un resoconto delle osservazioni formulate nella fase di consultazione, accompagnate dalle considerazioni della CONSOB a supporto delle decisioni assunte;
gli schemi di prospetto definitivi, con evidenza dei cambiamenti effettuati rispetto alla versione pubblicata in bozza;
il riepilogo delle disposizioni regolamentari che costituiscono il nuovo “CAPO IIBIS Disposizioni riguardanti prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”.
Nell’ambito del Comitato Vita, Previdenza e Risparmio gestito dell'ANIA è stato costituito un gruppo di lavoro, formato anche da personale tecnico delle imprese, che sta analizzando l’applicazione degli schemi CONSOB, in vista di pervenire, come auspicato dalla stessa Commissione e come già in uso per altri prodotti finanziari, alla redazione di prospetti standard associativi che saranno ovviamente messi a disposizione di tutte le imprese.
Sintesi dei principali esiti della consultazione
Una parte ragguardevole delle osservazioni inviate dall’ANIA durante la fase di consultazione sono state ritenute fondate, trovando riscontro nelle disposizioni emanate in via definitiva. In particolare:
sono state accolte le richieste in termini di tempistica di applicazione delle nuove norme, per cui le nuove disposizioni sulla disciplina del prospetto si applicano alle offerte di nuovi prodotti finanziari aventi inizio in data successiva al 30 giugno 2007. Riguardo ai prodotti la cui sollecitazione ha avuto inizio in data antecedente e che le imprese intendono commercializzare oltre il 31 ottobre 2007, le imprese stesse dovranno pubblicare il prospetto informativo conforme agli schemi CONSOB a partire dal 1° novembre 2007;
la rappresentazione della quota parte dei costi del contratto che è destinata alla remunerazione della rete di vendita potrà essere espressa tramite un unico valore che tenga conto di tutti i flussi commissionali del prodotto, e non necessariamente distinguendo ogni singola voce di costo. A tal fine, potranno essere utilizzati anche aggiustamenti extracontabili - che dovranno essere dimostrabili in caso di richiesta da parte della CONSOB rispetto ai dati di bilancio pubblicati - per tenere conto delle peculiarità dei sistemi remunerativi in uso nel settore assicurativo;
riguardo all’elenco dei distributori previsto nella parte III del prospetto, per gli agenti di assicurazione, broker, produttori diretti e addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario è prevista la mera indicazione della classe di appartenenza e non è quindi necessaria l’elencazione dei singoli soggetti;
è stata accolta la richiesta di poter pubblicare il prospetto, oltre che sul sito internet dell’impresa, anche mediante modalità alternative, come l’inserimento in uno o più giornali a larga diffusione o in forma stampata, e gratuitamente, nelle sedi dell’emittente e degli intermediari incaricati del collocamento;
L'ANIA sottolinea inoltre che, da quanto riportato negli esiti della consultazione da parte della CONSOB, appare avviato un processo di confronto e di coordinamento tra la Commissione e l’ISVAP per verificare la possibilità di consentire al mercato l’applicazione di un unico set di documentazione informativa per i prodotti c.d. multiramo (ad es. prodotti combinazione di ramo I e III).
Alcune richieste del mercato non sono state invece recepite. In particolare:
la richiesta di esenzione dall’obbligo del prospetto per i prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione in forma collettiva. Essi saranno quindi, in via generale, assoggettati alla disciplina del prospetto, fermo restando che tale obbligo non è previsto per determinate eccezioni già contemplate dal Regolamento Emittenti (quando i destinatari dell’offerta sono operatori c.d. “qualificati”, quando l’offerta è rivolta a meno di 100 soggetti e quando l’offerta ha ad oggetto prodotti per un corrispettivo totale di almeno 50'000 euro per investitore e per ogni offerta separata);
la proposta di eliminazione dell’obbligo di comunicazione ai contraenti dei dati storici contenuti nella Parte II dello schema del prodotto di capitalizzazione, dal momento che, secondo le considerazioni della CONSOB, l’estratto conto riporta solo alcuni dati essenziali che non sono in grado di sostituire l’informativa fornita con l’aggiornamento della Parte II.
Principali novità introdotte nella disciplina generale I prodotti vita di ramo III non previdenziali e di ramo V sono sottoposti alla disciplina del prospetto informativo, che prevede alcuni obblighi di comunicazione contestualmente all’avvio della commercializzazione dei prodotti (cfr., al riguardo, il nostro Prot. 182 del 14 maggio 2007, concernente la nuova disciplina relativa all’offerta al pubblico di prodotti finanziari).
Gli obblighi inerenti la pubblicazione del prospetto sono:
il suo deposito presso la CONSOB;
la sua pubblicazione sul sito internet dell’impresa, o in alternativa su quotidiani nazionali o a larga diffusione, ovvero presso le sedi dell’impresa e degli intermediari incaricati del collocamento;
l’obbligo della sua consegna agli investitori-contraenti.
Il prospetto informativo è composto dai seguenti documenti:
Scheda sintetica;
Parte I: Informazioni sull’investimento e sulle coperture assicurative;
Parte II: Illustrazione dei dati storici di rischio rendimento e costi effettivi dell’investimento;
Parte III: Altre informazioni.
La Scheda sintetica, le Parti I e II e le condizioni di contratto devono essere consegnate gratuitamente all’investitore prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione, ovvero della conclusione del contratto se contestuale. La parte III e i regolamenti dei fondi interni (ovvero degli OICR o delle gestioni separate a cui sono collegate le prestazioni) sono consegnati solo su richiesta degli investitori. Ogni Parte del prospetto può avere una numerazione a sé stante, diversamente dalla normativa attuale che impone una numerazione progressiva dell’intero fascicolo informativo.
Nel complesso, l’informativa obbligatoria da consegnare al cliente risulta essere relativamente più limitata rispetto all’attuale disciplina ISVAP, che prevede la consegna dell’intero fascicolo informativo.
Il prospetto informativo va aggiornato tempestivamente ad ogni variazione delle informazioni in esso contenute. La Parte II va aggiornata, come precedentemente indicato, con i dati periodici entro il mese di marzo.
Rimangono pressoché invariati, rispetto alla disciplina vigente, gli altri obblighi informativi. Le imprese, infatti:
pubblicano su almeno un quotidiano e sul sito internet il valore unitario della quota dei fondi assicurativi unit-linked e il valore dell’indice o il valore di riferimento cui sono collegate le prestazioni dei prodotti index-linked, unitamente al rating dell’emittente;
rendono disponibili sul proprio sito internet i rendiconti periodici e i regolamenti dei fondi interni (ovvero degli OICR collegati) dei prodotti unit-linked nonché i regolamenti, i rendiconti e i prospetti annuali della composizione delle gestioni interne separate relative ai prodotti di capitalizzazione;
comunicano ai contraenti entro il mese di febbraio i dati periodici aggiornati contenuti nella parte II del prospetto.
In maniera non difforme dall’attuale disciplina assicurativa, gli annunci pubblicitari devono essere riconoscibili in quanto tali e le informazioni in essi contenute devono essere chiare, corrette e coerenti con i contenuti del prospetto informativo (cfr., al riguardo, il citato Prot. 182 del 14 maggio u.s.). Deve essere specificato che prima dell’adesione va letto il prospetto informativo. I rendimenti conseguiti vanno riportati indicando il periodo di riferimento e specificando che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I reclami dei contraenti andranno inviati all’ISVAP, per questioni attinenti al contratto, o alla CONSOB, per questioni di trasparenza (informativa precontrattuale).
Principali novità introdotte riguardo agli schemi di prospetto informativo Sono previsti tre schemi di prospetto informativo rispettivamente per i prodotti unitlinked, index-linked e di capitalizzazione. I contenuti, anche se strutturati in maniera e successione diverse, appaiono in buona parte analoghi a quelli attualmente previsti dal fascicolo informativo ISVAP, salvo la richiesta di alcuni ulteriori elementi informativi, tra i quali riportiamo di seguito i principali.
Per i contratti linked è prevista la scomposizione del premio in tre componenti: quota di premio investito, quota di premio per la coperture assicurative di rischio, quota di premio per caricamenti (attualmente, in base alla normativa Isvap, è prevista la sola scomposizione tra parte investita e parte non investita).
Per le polizze unit-linked e di capitalizzazione è prevista l’indicazione del costo percentuale medio annuo anche per le durate relative ad uno e due anni, oltre a quelle relative a cinque, dieci e venticinque anni già attualmente previste.
In caso di gestioni protette per i contratti unit-linked è prevista la rappresentazione della probabilità, sulla base di ipotesi prudenziali, del verificarsi dei seguenti eventi:
il rendimento atteso è negativo e la protezione non si realizza;
il rendimento atteso è negativo, ma la protezione si realizza;
il rendimento atteso è positivo, ma inferiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale d’investimento;
il rendimento atteso è positivo e in linea con quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale d’investimento;
il rendimento atteso è positivo e superiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale d’investimento.
In caso di contratti index-linked è prevista la rappresentazione della probabilità, sulla base di ipotesi prudenziali, del verificarsi dei seguenti eventi:
il rendimento atteso è negativo;
il rendimento atteso è positivo, ma inferiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga a quella del prodotto;
il rendimento atteso è positivo e in linea con quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga a quella del prodotto;
il rendimento atteso è positivo e superiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga a quella del prodotto.
Per tutti i prodotti è prevista l’esplicitazione, anche in forma tabellare, della quota parte dei costi imputati al cliente percepita in media dai collocatori, ma in alternativa è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dai distributori con riferimento all’intero flusso commissionale del prodotto, consentendo di riconciliare il dato mostrato anche con aggiustamenti extracontabili rispetto ai dati di bilancio dell’impresa.
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