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Nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2007, n. 94, è stato pubblicato il decreto legislativo 28 marzo 2007, n. 51, recante "attuazione della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2001/34/CE".
Il decreto, che ha apportato numerose modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), interessa anche il settore assicurativo in quanto, come è noto, da un lato la legge 28 dicembre 2005, n. 262 (legge sulla tutela del risparmio), ha abrogato la lettera f) del comma 1 dell'art. 100 del TUF, così assoggettando anche i prodotti finanziari emessi dalle imprese assicuratrici alla normativa sulla sollecitazione all'investimento (prospetto informativo) e, dall'altro, il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, introducendo nell'art. 1, comma 1, del TUF la nuova lettera w-bis, ha precisato che per "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione" si debbono intendere le polizze di ramo III (ad eccezione di quelle previdenziali) e le operazioni di capitalizzazione (cfr., al riguardo, i nostri Prot. 23 dell'11 gennaio 2006 e 32 del 18 gennaio 2007). A seguito delle suddette novità normative, la CONSOB ha provveduto all'adeguamento della propria regolamentazione in tema di emittenti, predisponendo appositi prospetti informativi da utilizzare per il collocamento dei citati prodotti finanziari assicurativi (cfr. la deliberazione 3 maggio 2007, n. 15915, di modifica del regolamento attuativo del TUF concernente gli emittenti, ancora in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e comunque disponibile sul sito internet della CONSOB medesima). 40 Falso 2 1. Il d.lgs. n. 51 ha sostituito, innanzitutto, la definizione di "sollecitazione all'investimento" con quella di "offerta al pubblico di prodotti finanziari", che consiste in ogni comunicazione rivolta a persone "che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti, così da mettere un investitore in grado di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari". Nella nuova definizione sono stati eliminati i limiti quantitativi indirettamente individuati nella definizione precedente, e si è posto l'accento sulle informazioni necessarie a consentire alla clientela di acquistare/sottoscrivere in maniera consapevole i prodotti finanziari offerti sul mercato. 2. Lo stesso d.lgs. ha poi integralmente sostituito il capo I del titolo II della parte IV del TUF (artt. 94-101), suddividendolo in tre sezioni dedicate, rispettivamente, a: offerta al pubblico di "strumenti finanziari comunitari" (v. art. 93-bis, comma 1, lett. a)) e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti, nei quali sono compresi i "prodotti finanziari assicurativi" (artt. 94 - 98-bis); offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti (artt. 98-ter - 98-quinquies); disposizioni comuni (artt. 99-101). Qui di seguito vengono indicate le principali novità introdotte dalla nuova disciplina, con particolare riguardo ai profili di maggior interesse per il nostro settore: - le informazioni necessarie all'investitore debbono risultare facilmente analizzabili e comprensibili, e i prospetti devono contenere anche una nota di sintesi concernente i rischi e le caratteristiche essenziali dell'offerta (v. art. 94, commi 1 e 2). Per quanto riguarda i prodotti finanziari assicurativi la CONSOB - nell'ambito della citata deliberazione 3 maggio 2007, n. 15915 - non ha previsto l'autorizzazione dei prospetti informativi (cfr., in particolare, il nuovo art. 28-quater del regolamento emittenti, concernente la comunicazione e la pubblicazione del prospetto informativo da parte delle imprese italiane e di quelle estere operanti in Italia sia in regime di stabilimento che di libera prestazione dei servizi); è da ritenere che tale scelta derivi da quanto la stessa CONSOB aveva osservato, nel documento di consultazione relativo alla suddetta deliberazione, in merito alla "coerenza con la legislazione comunitaria e nazionale in materia di assicurazioni sulla vita" (v. pag. 10); - l'emittente o l'offerente possono redigere i prospetti nella forma di un documento unico o di documenti distinti e, in quest'ultimo caso, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sui prodotti offerti e una nota di sintesi, fatte salve le informazioni supplementari che la CONSOB può in ogni caso pretendere (art. 94, commi 4 e 5); - in caso di "fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto", di ciò si dovrà dare menzione in un supplemento del prospetto stesso, purché si tratti di aspetti idonei ad influire sulla valutazione dei prodotti finanziari offerti, sopraggiunti o rilevati tra il momento dell'approvazione e quello in cui viene chiusa l'offerta al pubblico (art. 94, comma 3 7). Per i prodotti finanziari assicurativi, per i quali, come detto, non è previsto un regime di autorizzazione del prospetto, l'arco temporale di cui sopra decorrerà, evidentemente, dalla comunicazione preventiva alla CONSOB; - l'emittente, l'offerente, l'eventuale soggetto garante, nonché le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto rispondono (ciascuno in relazione alle parti di propria competenza) degli eventuali danni subiti dall'investitore "che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto" stesso, a meno che essi non provino di essersi comportati diligentemente "allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso" (art. 94, comma 8). Ai sensi del successivo comma 9, la medesima responsabilità grava anche sull'intermediario responsabile del collocamento, a meno che non provi di aver adottato la stessa diligenza richiesta dal comma 8; fermi gli eventuali chiarimenti che la CONSOB potrà fornire in materia, e tenuto conto della definizione di "responsabile del collocamento" di cui all'art. 93-bis, comma 1, lett. e), si ritiene che da tale specifica responsabilità siano esclusi gli intermediari assicurativi iscritti nelle sezioni A, B, C ed E del Registro unico informatico tenuto dall'ISVAP. In ogni caso, nessuno dei soggetti sopra nominati può essere ritenuto responsabile esclusivamente in base alla "nota di sintesi", salvo che essa risulti "fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme ad altre parti del prospetto" (art. 94, comma 10); - le eventuali azioni risarcitorie possono essere esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del prospetto, a meno che l'investitore non provi di aver scoperto la falsità o l'omissione delle informazioni nell'arco dei due anni precedenti l'esercizio dell'azione (art. 94, comma 11); - l'art. 94-bis, comma 1, stabilisce che la CONSOB "verifica la completezza del prospetto nonché la coerenza e comprensibilità delle informazioni fornite". In base al comma 2 della stessa disposizione, è esclusa l'applicazione del meccanismo del silenzio-assenso, giacché la mancata decisione da parte della CONSOB nei termini da essa stabiliti con regolamento "non costituisce approvazione del prospetto"; naturalmente tale previsione non vale per i prodotti finanziari assicurativi, per i quali, come già sottolineato, non opera il regime dell'autorizzazione. Ai sensi dell'art. 95, comma 3, la CONSOB dovrà pubblicare sul proprio sito internet un elenco dei prospetti approvati; - l'art. 97 estende gli obblighi informativi ivi contemplati agli offerenti, ai revisori contabili e ai componenti degli organi societari degli emittenti e degli offerenti, nonché agli intermediari incaricati del collocamento; - ai consueti poteri interdettivi attributi alla CONSOB è stato aggiunto quello di poter vietare l'offerta nel caso in cui la CONSOB stessa abbia il "fondato sospetto" che potrebbero essere violate le disposizioni sull'offerta al pubblico o le relative norme di attuazione (art. 99, comma 1, lett. c); la CONSOB può inoltre rendere 4 pubblico il fatto che l'emittente o l'offerente non ottemperano ai propri obblighi (art. 99, comma 1, lett. e); - qualsiasi tipo di pubblicità concernente le offerte al pubblico deve essere trasmessa alla CONSOB contestualmente alla sua diffusione, fermo restando il divieto di diffondere annunci pubblicitari prima della pubblicazione del prospetto (art. 101, commi 1 e 2). Al riguardo, si sottolinea che nella sopra citata deliberazione 3 maggio 2007, n. 15915, la CONSOB non ha previsto il sistematico invio degli annunci pubblicitari relativi ai prodotti finanziari assicurativi, riservandosi di richiedere, ove ritenuto opportuno, la trasmissione degli annunci stessi utilizzati dalle imprese di assicurazione offerenti e dagli intermediari incaricati della distribuzione: quest'ultima espressione sembra riferirsi a tutti gli intermediari assicurativi iscritti nel Registro unico informatico tenuto dall'ISVAP (cfr., in particolare, l'art. 28-nonies del regolamento emittenti, concernente appunto gli annunci pubblicitari); - la CONSOB dovrà stabilire con apposito regolamento i criteri secondo cui la pubblicità potrà essere effettuata, in ogni caso "avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua coerenza con quella contenuta nel prospetto, se è già stato pubblicato, o con quella che deve figurare nel prospetto da pubblicare"(art. 101, comma 3). In materia di pubblicità, si ripropone il noto problema creato dalla sovrapposizione e dal mancato coordinamento delle diverse normative vigenti e, in particolare, di quella in parola con le disposizioni di cui agli artt. 18-27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206-Codice del consumo. Da ultimo, è necessario sottolineare che il d.lgs. n. 51 ha cambiato anche l'impianto sanzionatorio amministrativo concernente l'offerta al pubblico dei prodotti finanziari, sostituendo l'art. 191 del TUF. In particolare, la sanzione per le eventuali violazioni dell'art. 94, comma 1 (comunicazione preventiva alla CONSOB dell'offerta al pubblico, unitamente al prospetto informativo) è stata aumentata - nel caso che specificamente interessa il settore assicurativo (non determinabilità del valore dei prodotti finanziari offerti) - portandola ad un importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro. Per quel che concerne, invece, le eventuali violazioni degli artt. 94, commi 2 e 7 (contenuto del prospetto informativo e degli eventuali supplementi dello stesso), 96 (giudizio del revisore contabile sui bilanci dell'emittente e divieto di offerta in caso di giudizio negativo o impossibilità di esprimere un giudizio da parte del revisore contabile), 97 (obblighi informativi di cui agli art. 114, commi 5 e 6, e 115) e 101 (disciplina in materia di pubblicità), la sanzione minima è rimasta sostanzialmente invariata (cinquemila euro), mentre la sanzione massima è stata aumentata a cinquecentomila euro. Va altresì evidenziato che l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative sopra indicate comporta anche l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati sui 5 mercati regolamentati (o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante) e di società appartenenti al medesimo gruppo. Tale sanzione accessoria deve avere durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni (art. 191, comma 3). La CONSOB deve pubblicizzare, secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art. 195 del TUF, le misure e le sanzioni applicate in base all'art. 191, a meno che la pubblicazione "possa turbare gravemente i mercati o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte" (art. 191, comma 4). Non è in ogni caso possibile applicare alle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 191 l'art. 16 della legge 24 novembre 1989, n. 689, concernente il pagamento delle sanzioni in misura ridotta (c.d. oblazione). Fonte: ANIA |