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Tutte le novità sulle liberalizzazioni spiegate punto per punto
AGENTI PLURIMANDATARI ANCHE PER IL RAMO DANNI
Le compagnie assicurative non possono stipulare con i propri agenti contratti che prevedano clausole di distribuzione esclusiva di polizze relative al ramo danni. Si estende così a tutto il ramo danni (incendio, furto, infortuni ecc…) il divieto previsto dall’art.8 della legge 248/06 di quest’estate e che scatterà dal 2008 per le polizze Rc auto. L’obiettivo è quello di aumentare il livello di concorrenza e la possibilità di scelta da parte del consumatore. [I nuovi contratti di agenzia, successivi alla legge di conversione, dovranno essere stipulati in base alla nuova normativa. Per i vecchi contratti, l’adeguamento dovrà comunque avvenire entro il 1° gennaio 2008]. STOP AL VINCOLO DI DURATA DECENNALE PER POLIZZE RAMO DANNI
Le compagnie di assicurazioni non potranno più offrire polizze pluriennali con il vincolo decennale di durata, come attualmente previsto dal Codice Civile. Il contraente avrà la possibilità di disdire il contratto, di anno in anno, senza costi. In sostanza il consumatore, di fronte ad eventuali condizioni più vantaggiose da parte di altre compagnie, sarà libero di chiudere il contratto prima della scadenza finale prevista originariamente e quindi scegliere liberamente. In questo modo il governo pone rimedio ad una anomalia tutta italiana che ha prodotto effetti negativi sulla concorrenza del settore. [Per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto la facoltà di recesso può essere esercitata soltanto dopo il terzo anno di vigenza del contratto.] STOP A PEGGIORAMENTO IMMOTIVATO DELLA CLASSE BONUS-MALUS RC AUTO un consumatore che stipula un nuovo contratto Rc Auto per un ulteriore veicolo acquistato della medesima tipologia (automobile con automobile, motorino con motorino), anche di proprietà di un familiare convivente, ha diritto all’assegnazione della classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio sul veicolo già assicurato l’attestato di rischio conserva la sua validità fino a 5 anni, anche in caso di interruzione dell’uso del veicolo
in caso di sinistro l’impresa di assicurazione non può variare in senso sfavorevole all’automobilista la classe di merito fino a quando non sarà accertata l’effettiva responsabilità. Nei casi in cui non sia possibile accertare la responsabilità principale, si prevede il computo pro quota in relazione del numero dei conducenti coinvolti nel sinistro ai fini della eventuale variazione di classe.
CON UN CLICK METTI A CONFRONTO LE POLIZZE RC AUTO : I CONSUMATORI POTRANNO AVERE INFORMAZIONI TEMPESTIVE SULLE TARIFFE PRESENTI SUL MERCATO
il Ministero dello Sviluppo economico, utilizzando i dati che saranno messi a disposizione dall’Isvap, organizzerà un servizio on line per consentire la scelta della polizza Rc auto più conveniente, a seguito della comparazione tra i prezzi di mercato offerti per il singolo profilo individuale. FONTE: www.sviluppoeconomico.gov.it |