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Il decreto sulle liberalizzazioni viene approvato anche dal Senato e diventa legge

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Scritto da Redazione su Fonte ANIA   
venerdì 30 marzo 2007

Nella seduta odierna, il Senato ha approvato definitivamente la legge di conversione del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”.

 L’articolo 5 del decreto convertito in legge contempla una serie di misure che riguardano il settore assicurativo:

    • Estensione a tutti i rami danni del divieto di clausole di distribuzione in esclusiva di marchio.

    • Disposizioni imperativamente applicabili alle clausole delle formule tariffarie r.c. auto bonus/malus, franchigia ed assimilate.

    • Realizzazione di un servizio informativo pubblico per consentire al consumatore di comparare le tariffe r.c. auto applicate dalle diverse imprese relativamente ad ogni profilo individuale.

    • Modifica all’articolo 1899 del Codice civile, con previsione della facoltà di recesso annuale - senza oneri e con preavviso di 60 giorni - dai contratti di assicurazione danni di durata poliennale

In sede di conversione in legge, l’articolo 5, al pari di altre disposizioni, ha subito alcune modifiche, che, ai sensi dell’articolo 15, comma 5 della legge n. 400/1988, hanno efficacia a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo coordinato dell’articolo 5 risultante dalle modifiche recate dalla legge di conversione (in grassetto)

Articolo 5.

(Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore

nei servizi assicurativi).

1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere dal 1° gennaio 2008 dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatta salva la facoltà di adeguare i contratti già stipulati alla medesima data entro il 1° gennaio 2008.

1-bis. All'articolo 134, comma 3, del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni"

2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. L’impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato ».

4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.

4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.».

3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.».

4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni».

Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.

5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile e non comportano nullità del contratto, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni, ovvero, limitatamente al comma 4, entro i successivi centottanta giorni.

 
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