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Il Regolamento dà attuazione all’art. 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni del Codice delle Assicurazioni, disciplinando la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti delle persone fisiche iscritte nel registro degli intermediari o nel ruolo dei periti di assicurazione ed il funzionamento del Collegio di Garanzia sui procedimenti disciplinari, istituito presso l’ISVAP.
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In particolare il Regolamento disciplina lo svolgimento da parte dell’ISVAP dell’attività istruttoria relativa all’accertamento delle violazioni delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e dei Regolamenti attuativi che possono dare luogo a sanzioni disciplinari, lo svolgimento della procedura, nel rispetto del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa dell’interessato, dinnanzi al Collegio di garanzia e l’adozione dei provvedimenti disciplinari finali.
La fase istruttoria si conclude entro novanta giorni dal ricevimento degli atti da cui è possibile desumere la violazione e dà luogo all’archiviazione del procedimento o alla contestazione degli addebiti all’interessato, da effettuarsi entro centoventi giorni, ovvero centottanta per i soggetti residenti all’estero, dalla conclusione dell’istruttoria stessa.
A garanzia dei diritti di difesa dell’interessato il Regolamento prevede la facoltà per il destinatario della contestazione di accedere agli atti del procedimento e di estrarne copia, di depositare scritti e memorie difensive, di proporre reclamo avverso la contestazione degli addebiti e di chiedere l’audizione davanti al Collegio di garanzia per svolgere di persona la propria difesa all’adunanza fissata per la trattazione del procedimento disciplinare, eventualmente con l’assistenza di un legale o di un esperto di fiducia.
Il Collegio di garanzia, organismo già operante sotto la previgente disciplina, è composto da tre membri nominati dall’ISVAP: il Presidente, scelto tra i magistrati con qualifica non inferiore a Consigliere della Corte di Cassazione o equiparati, ovvero tra i docenti universitari di ruolo, e da due esperti in materia assicurativa, nominati sentite le associazioni maggiormente rappresentative. In conformità al disposto dell’art. 331, comma 3, del Codice delle Assicurazioni, il Regolamento prevede che l’ISVAP possa disporre l’articolazione del collegio in un massimo di tre Sezioni con incremento, fino ad un massimo di nove, del numero complessivo dei componenti. Ciò, al fine di garantire una maggiore efficienza e tempestività nella definizione dei procedimenti disciplinari, anche in vista dell’aumento del numero degli iscritti al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.
Come previsto dal Codice delle Assicurazioni, la fase decisoria del procedimento disciplinare è attribuita alla competenza del Presidente dell’ISVAP che, ricevuta la proposta motivata formulata dal Collegio di garanzia, decide in merito con proprio provvedimento, con facoltà di rinviare la proposta al Collegio per il riesame.
La nuova procedura prevista dal Regolamento si applica a partire dal 1° gennaio 2007, in coincidenza con l’entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 sull’intermediazione assicurativa, e riguarda anche i procedimenti disciplinari per illeciti commessi fino al 31 dicembre 2006, i quali continueranno ad essere valutati alla luce delle norme sostanziali di cui alla legge 7 febbraio 1979 n. 48, alla legge 28 novembre 1984 n. 792 ed alla legge 17 febbraio 1992 n. 166. |