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Riforma Della Vigilanza Sulle Assicurazioni legge 12 agosto 1982, n. 576 (gu n. 229 del 20/08/1982)

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Scritto da Redazione   
martedì 07 novembre 2006
Indice articolo
Riforma Della Vigilanza Sulle Assicurazioni legge 12 agosto 1982, n. 576 (gu n. 229 del 20/08/1982)
artt. 6-10
artt. 11-15
artt. 16-20
artt. 21-25
artt. 26-29

Art. 6. obblighi di comunicazione all'isvap i verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci degli enti e delle imprese di assicurazione debbono essere trasmessi in copia all'isvap, dal consiglio di amministrazione o dal collegio dei sindaci o dalle persone espressamente delegate dalle assemblee dei soci, entro il termine di quindici giorni.le proposte, gli accertamenti e le contestazioni dei componenti del collegio sindacale debbono essere trasmessi in copia all'isvap nel termine di dieci giorni dalla loro presentazione e nello stesso tempo debbono essere trascritti nell'apposito libro.l'inosservanza degli obblighi stabiliti dai commi precedenti è punita con la sanzione prevista dall' articolo 2626 del codice civile .le società fiduciarie, gli agenti di cambio e ogni altro soggetto che abbia acquistato azioni ordinarie di società esercenti alcuna delle attività di cui al primo comma dell' articolo 4 debbono comunicare all'isvap, entro quindici giorni dalla relativa richiesta, i nomi, rispettivamente, dei mandanti fiduciari, degli acquirenti delle azioni ordinarie trasferite con la loro intermediazione o degli effettivi acquirenti.in caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma, il legale rappresentante della società fiduciaria o l'agente di cambio o l'apparente acquirente sono puniti con una sanzione amministrativa di importo pari a un sesto del valore di mercato delle azioni negoziate. la sanzione è irrogata, su rapporto del presidente dell'isvap, dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. i proventi delle sanzioni sono devoluti all'isvap. 

Art. 7. nomina di commissari per il compimento di singoli atti. scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari e gestione straordinaria degli enti e delle imprese soggetti a vigilanza.nei casi di gravi irregolarità nell'amministrazione, di gravi violazioni delle norme legali, regolamentari e statuarie che ne regolano l'attività o di grave e persistente inosservanza delle direttive emanate e delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa contestazione degli addebiti ai legali rappresentanti e decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti, può, di propria iniziativa o su proposta dell'isvap, disporre con proprio decreto, sentita la commissione consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del presidente della repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti ovvero lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari degli enti e delle imprese di cui al precedente articolo 4 , primo comma, e la nomina di uno o più commissari per la gestione straordinaria dei medesimi enti ed imprese. con lo stesso decreto è determinato il compenso del commissario, il cui onere è a carico dell'ente o dell'impresa.il decreto che dispone la gestione straordinaria è pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana.la gestione straordinaria ha la durata di un anno, prorogabile una sola volta fino a un massimo di diciotto mesi.gli organi amministrativi disciolti, entro un mese dalla pubblicazione del decreto di cui al primo comma, redigono inventario dei beni e delle altre attività e ne fanno la consegna al commissario unitamente al rendiconto, certificato dall'isvap, a decorrere dall'ultimo bilancio approvato.durante la gestione straordinaria è sospeso l'esercizio dei poteri dell'assemblea ordinaria dei soci, esclusi quelli inerenti alla ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari a norma del successivo settimo comma, lettera e).la chiusura dell'esercizio in corso all'inizio della gestione straordinaria è protratta fino al termine della gestione.il commissario nominato per la gestione straordinaria: a) esercita tutti i poteri spettanti agli organi disciolti e all'assemblea ordinaria dei soci, esclusi quelli inerenti alla ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari a norma della successiva lettera e);
b) propone, dandone immediata comunicazione all'isvap, l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci;
c) convoca, ove lo ritenga necessario e previa autorizzazione dell'isvap, l'assemblea straordinaria dei soci;
d) segnala immediatamente all'isvap l'eventuale ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per far luogo alla liquidazione coatta amministrativa trasmettendo ad esso la relativa documentazione;
e) promuove, prima del termine della gestione straordinaria, la ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari nei modi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto;
f) compie, previa autorizzazione dell'isvap, gli atti di amministrazione straordinaria;
g) redige, al termine della gestione straordinaria, il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, curandone la pubblicazione nei modi di legge e la presentazione all'isvap per l'approvazione, nonché una relazione sull'attività svolta, che rimette all'isvap;
h) consegna agli organi amministrativi ordinari l'inventario aggiornato e presenta agli stessi organi il rendiconto della sua gestione;
i) cura la pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica dell'avviso relativo alla cessazione della gestione straordinaria. le contestazioni sul rendiconto del commissario debbono, a pena di decadenza, essere comunicate all'isvap entro sessanta giorni dalla sua presentazione. l'azione di responsabilità contro il commissario può essere promossa entro il termine di prescrizione di due anni dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera i) del precedente comma.le azioni di responsabilità promosse dal commissario debbono essere proseguite dagli organi amministrativi ordinari, i quali sono tenuti a presentare all'isvap, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sullo stato dei relativi procedimenti. 

Art. 8. fusione di società nel caso di fusione, anche mediante incorporazione, di società esercenti imprese sottoposte alla vigilanza e al controllo dell'isvap le modalità della fusione e le nuove norme statutarie sono approvate dal ministro della industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria da parte dell'isvap e sentita la commissione consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del presidente della repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. 

Art. 9. organi dell'isvap sono organi dell'isvap:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori.  

Art. 10. presidente il presidente è scelto tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza, particolarmente esperte nelle discipline tecniche e amministrative interessanti la attività assicurativa, ed è nominato con decreto del presidente della repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'industria, del commercio e dello artigianato. alla nomina si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14 .il presidente dura in carica cinque anni; può essere confermato per una sola volta ed essere rimosso o sospeso dall'ufficio nelle stesse forme indicate al precedente comma.l'incarico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività. se l'incarico è conferito a persona che sia dipendente dello stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.al presidente è attribuita una indennità di carica nella misura determinata con decreto del presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.il presidente fa parte della commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi per l'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del presidente della repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. 



 
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