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Riforma Della Vigilanza Sulle Assicurazioni legge 12 agosto 1982, n. 576 (gu n. 229 del 20/08/1982)

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Scritto da Redazione   
martedì 07 novembre 2006
Indice articolo
Riforma Della Vigilanza Sulle Assicurazioni legge 12 agosto 1982, n. 576 (gu n. 229 del 20/08/1982)
artt. 6-10
artt. 11-15
artt. 16-20
artt. 21-25
artt. 26-29

Art. 26. prima organizzazione dell'isvap in sede di prima applicazione della presente legge:entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore debbono essere nominati il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori;entro lo stesso termine il ministro con proprio decreto stabilisce i contingenti massimi per ciascuna categoria di personale;entro i successivi quindici giorni il personale in servizio alla data del 15 febbraio 1982 presso la direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere al ministro della industria, del commercio e dell'artigianato di essere trasferito all'isvap;entro sessanta giorni dalla sua costituzione il consiglio di amministrazione delibera lo statuto e le norme generali di cui all' articolo 14 , primo comma, lettera a), la tabella organica, l'ordinamento delle carriere del personale e la ripartizione di questo fra il servizio ispettivo e i vari uffici e il preventivo delle spese necessarie per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituto per l'esercizio in corso e per quello successivo;entro i venti giorni successivi alla trasmissione delle relative deliberazioni, lo statuto, il bilancio preventivo e la tabella organica sono approvati dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;entro i dieci giorni successivi alla sua approvazione il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato eroga all'isvap le somme necessarie per far fronte alle spese indicate nel bilancio preventivo;entro venti giorni dall'approvazione della tabella organica il personale in servizio presso la direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne abbia fatto domanda, è trasferito ed inquadrato nella stessa tabella, previa valutazione di una commissione, presieduta dal presidente dell'isvap e nominata dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che dovrà prendere in considerazione il titolo di studio, l'anzianità di servizio, i compiti effettivamente svolti e altri titoli di servizio; entro dieci giorni dalla comunicazione dell'inquadramento, gli interessati possono recedere dalla domanda di trasferimento;entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il consiglio di amministrazione assume, nei limiti dei posti previsti dalla tabella organica, il personale con mansioni corrispondenti a quelle degli impiegati di seconda e di terza categoria a norma del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle imprese del settore assicurativo, scegliendo, sulla base di una prova pratica di idoneità, tra i dipendenti delle imprese esercenti l'attività assicurativa sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; e bandisce i concorsi per l'ammissione al corso per la preparazione culturale e professionale degli ispettori di cui al successivo articolo 27 e per l'assunzione del restante personale. 

Art. 27. corso di preparazione per l'assunzione degli ispettori in sede di prima applicazione della presente legge, l'isvap organizza un corso di preparazione culturale e professionale per l'assunzione degli ispettori.il concorso per l'ammissione al corso è indetto per un numero di posti pari al doppio dei posti disponibili.per quanto non espressamente disposto si applicano le norme contenute nell' articolo 22 .al termine del corso i partecipanti sono tenuti a sostenere un esame scritto e orale sulle materie oggetto di insegnamento davanti alla commissione nominata per il concorso di ammissione integrata da tre docenti del corso.la commissione forma la graduatoria degli idonei esclusivamente sulla base del risultato degli esami.i partecipanti classificati entro il numero dei posti disponibili sono assunti con la qualifica iniziale del ruolo ispettivo. 

Art. 28. riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.il governo della repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge sulla organizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) nella ristrutturazione degli uffici deve tenersi conto del livello qualitativo e del carattere specifico delle funzioni esercitate;
b) nella determinazione dell'organico deve tenersi conto della riduzione delle attribuzioni della direzione generale e deve prevedersi un numero di posti dirigenziali e direttivi, avuto riguardo alla particolarità delle residue funzioni esercitate dalla direzione generale.  

Art. 29. copertura finanziaria all'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con le entrate del contributo di vigilanza versato annualmente, dagli enti e dalle imprese di cui all' articolo 4 , primo comma, della presente legge, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del presidente della repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio di previsione dello stato.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Data a roma, addì 12 agosto 1982
pertini
spadolini - marcora - andreatta - darida
visto,
 il guardasigilli: darida



 
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