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visualizza documento pdf: legge 12 agosto 1982, n. 576 (gu n. 229 del 20/08/1982) - riforma della vigilanza sulle assicurazioni Riforma della vigilanza sulle assicurazioni: assicurazione , fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa di imprese assicuratrici
Preambololo: la camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato; il presidente della repubblica promulga la seguente legge: Art. 1. programmazione della politica assicurativa nazionale il comitato interministeriale per la programmazione economica (cipe), su proposta del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: a) formula gli indirizzi della politica assicurativa, tenendo conto delle esigenze economiche e sociali del paese, nonché degli sviluppi del mercato assicurativo internazionale, con particolare riferimento all'area della comunità economica europea; b) verifica lo stato di attuazione degli indirizzi come sopra formulati e indica le misure eventualmente occorrenti per darvi impulso; c) esamina la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa, predisposta dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. A Art. 2. poteri del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in ottemperanza alle delibere del cipe, determina l'indirizzo amministrativo nel settore delle assicurazioni private e di interesse collettivo; predispone la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa e la trasmette al parlamento e al cipe entro il 30 novembre di ciascun anno; emana le direttive necessarie per l'esercizio dei poteri attribuiti dalla presente legge all'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui al successivo articolo 3 ed esercita la vigilanza sullo stesso istituto; adotta con propri decreti - sentita, nei casi previsti dalla legge, la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del presidente della repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni - i provvedimenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo, con esclusione di quelli espressamente attribuiti alla competenza dell'istituto medesimo. Art. 3. istituzione dell'isvap è istituto, con sede in roma, l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (isvap).l'istituto è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. Art. 4. funzioni dell'isvap l'isvap, in conformità agli indirizzi fissati dal cipe e alle direttive del ministro della industria, del commercio e dell'artigianato, svolge le funzioni di vigilanza di cui al testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del presidente della repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, ed alle leggi e regolamenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo nei confronti dell'istituto nazionale delle assicurazioni, delle imprese nazionali ed estere, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della repubblica attività di assicurazione e di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, operazioni di capitalizzazione ed attività a queste assimilate, nonché degli altri enti comunque soggetti alle disposizioni che disciplinano l'esercizio della attività assicurativa. a tal fine provvede: a) al controllo sulla loro gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale; b) all'esame e alla verifica dei bilanci; c) alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte degli operatori del mercato assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione e riassicurazione. compete altresì all'isvap: a) compiere tutte le attività necessarie per la conoscenza del mercato assicurativo, comprese quelle di indagine statistica e di raccolta di elementi per l'elaborazione delle politiche assicurative, con particolare riguardo all'andamento dei mercati internazionali e comunitario, nonché all'evoluzione, alla prevenzione e alla copertura dei rischi, ed al problema degli investimenti; b) procedere alla rilevazione ed acquisizione dei dati e degli elementi necessari alla formazione ed al controllo delle tariffe ed all'esame delle condizioni di polizza; c) espletare l'attività istruttoria necessaria per l'adozione dei provvedimenti attribuiti dalla legge alla competenza del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, compresa la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del presidente della repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni; d) esprimere parere sul programma presentato dalle imprese, in sede di richiesta dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa, nonché sul piano di risanamento e su quello di finanziamento previsti dall' articolo 44 della legge 10 giugno 1978, n. 295 ; nel caso in cui il parere espresso in sede di richiesta dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa sia negativo, il ministro della industria, del commercio e dell'artigianato, ove intenda discostarsene, è tenuto a sentire anche il parere del consiglio di stato; e) proporre al ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione delle misure sanzionatorie, compresa la revoca dell'autorizzazione o dell'iscrizione, nei confronti di qualunque operatore del mercato assicurativo, nonché delle misure e degli interventi per il risanamento e dei provvedimenti per la liquidazione coatta amministrativa, nei confronti delle imprese e degli enti di cui al primo comma; f) adottare tutti i provvedimenti concernenti il procedimento per la liquidazione coatta amministrativa; g) promuovere l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti; h) pubblicare annualmente un rapporto sulla propria attività, contenente anche i dati significativi sull'attività assicurativa nazionale e comunitaria, nonché altri studi relativi al mercato assicurativo. tutte le altre funzioni in materia di assicurazioni private non espressamente attribuite all'isvap dalla presente legge restano affidate alla direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. restano salvi i poteri in materia spettanti alle regioni a statuto speciale nonché i poteri di ispezione e di controllo attribuiti dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , alla commissione nazionale per le società e la borsa sulle società con azioni quotate in borsa. Art. 5. poteri dell'isvap per l'esercizio delle proprie funzioni l'isvap può: a) richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni; b) richiedere agli enti e alle imprese di cui al primo comma dell' articolo 4 la comunicazione di dati, elementi e notizie; disporre nei loro confronti ispezioni ed ogni altra indagine, esercitando le funzioni ed avvalendosi dei poteri attribuiti dalle leggi e dai regolamenti al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; e convocarne i rappresentanti legali, il direttore generale ed il presidente del collegio sindacale; c) ordinare la convocazione delle assemblee dei soci nonché dei consigli di amministrazione e degli altri organi amministrativi degli enti e delle imprese sottoposti alla sua vigilanza, per sottoporre al loro esame i provvedimenti necessari per renderne la gestione conforme a legge, e provvedere direttamente a tali convocazioni, a spese degli enti e delle imprese, quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato; d) avvalersi dei servizi del conto consortile di cui all' articolo 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , e successive modificazioni, e del fondo di garanzia per le vittime della strada gestiti dall'istituto nazionale delle assicurazioni, i quali sono tenuti a presentare ad esso relazioni annuali sulla propria attività; e) richiedere all'istituto nazionale delle assicurazioni risultati e specifiche elaborazioni relativi alle cessioni legali di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del presidente della repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni; f) anche avvalendosi della collaborazione della commissione nazionale per le società e la borsa di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216 , verificare ogni interrelazione finanziaria con società controllanti, controllate e collegate di società esercenti alcuna delle attività di cui al primo comma dell' articolo 4 ; g) esperire accertamenti sull'eventuale acquisto, anche per effetto di opzione, di azioni delle stesse società da parte di persone o di gruppi già coinvolti in gestioni gravemente deficitarie o in società poste in liquidazione coatta amministrativa anche mediante richiesta di notizie alle società fiduciarie, agli agenti di cambio o ad ogni altro soggetto. i dati, le notizie e le informazioni acquisiti dall'isvap nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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