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Regolamento N.5 del 16.10.06 - Disciplina dell'attività di intermediazione assicurat. e riassicur.

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Scritto da Tratto da Regolamenti ISVAP   
lunedì 16 ottobre 2006
Indice articolo
Regolamento N.5 del 16.10.06 - Disciplina dell'attività di intermediazione assicurat. e riassicur.
Parte I
Parte II
Parte III
Parte IV
Parte V
Parte VI

PARTE III
Esercizio dell’attività di intermediazione

Titolo I
Svolgimento dell’attività

Capo I
Disposizioni generali

Art. 35
(Modalità di esercizio dell’attività)

1. Gli intermediari svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi ad essi demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l’attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari, sulla base e nei limiti dell’incarico di intermediazione loro conferito o dell’accordo di intermediazione dagli stessi sottoscritto.
2. E’ fatto divieto agli intermediari di svolgere attività di intermediazione in relazione a contratti di imprese di assicurazione e riassicurazione non autorizzate o abilitate ad operare nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 36
(Obblighi di comunicazione)

1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro comunicano all’ISVAP:

a) entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento, la perdita di taluno dei requisiti previsti per l’iscrizione;
b) entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento o dal momento in cui ne hanno notizia:

1) i luoghi di conservazione della documentazione di cui all’articolo 57;
2) le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione o di comunicazione ai sensi dell’articolo 33, ovvero di quelli di cui al precedente punto 1);
3) nel caso in cui siano stati abilitati ad operare in altri Stati membri, il nome dell’impresa di assicurazione per la quale svolgono l’attività negli stessi Stati;
4) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D, l’inizio dell’eventuale periodo di in operatività.

Nel caso in cui le informazioni riguardino intermediari iscritti nelle sezioni C od E, gli obblighi di comunicazione sono a carico, rispettivamente, delle imprese o degli intermediari che se ne avvalgono.

2. Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A, B o D, in caso di ripresa dell’attività ne danno comunicazione all’ISVAP entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di inoperatività. Per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, la ripresa dell’attività è subordinata al possesso della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell’operatività, da attestare mediante trasmissione all’ISVAP, unitamente alla comunicazione di cui al presente comma, di una dichiarazione sostitutiva conforme al corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 6.
3. Le imprese che hanno conferito incarichi agenziali o incarichi per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, rispettivamente ad intermediari iscritti nelle sezioni A o D oppure ad intermediari inseriti nell’elenco annesso al registro, comunicano all’ISVAP, secondo quanto specificato nello schema di cui all’allegato n. 5A, gli elementi informativi relativi:

a) al conferimento degli incarichi, entro dieci giorni lavorativi dalla data del relativo atto;
b) a qualunque variazione delle informazioni di cui alla precedente lettera a), inclusa la cessazione dall’incarico, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell’intervenuta variazione o cessazione.

4. Gli intermediari iscritti nella sezione A che hanno ricevuto incarichi agenziali comunicano all’ISVAP, secondo quanto specificato nello schema di cui all’allegato n. 5B, gli elementi informativi di cui al comma 3, nei termini previsti dal medesimo comma.
5. Le imprese che per la distribuzione di contratti assicurativi fanno ricorso a reti di vendita multilevel marketing di cui all’articolo 44, comunicano all’ISVAP, entro dieci giorni lavorativi, i nominativi degli intermediari che utilizzano tali tecniche di vendita.
6. Le imprese e gli intermediari che si avvalgono, rispettivamente, di soggetti iscritti nelle sezioni C od E, in caso di interruzione del rapporto ne danno comunicazione all’ISVAP entro dieci giorni lavorativi dalla data dell’interruzione.

Art. 37
(Adempimenti annuali)

1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, ogni anno:

a) gli iscritti alla sezione A sono tenuti al rinnovo della polizza di assicurazione della responsabilità civile ovvero alla comunicazione di conferma ai sensi del comma 4 e al pagamento del contributo di vigilanza;
b) gli iscritti alla sezione B sono tenuti al rinnovo della polizza di assicurazione della responsabilità civile ovverso alla comunicazione di conferma ai sensi del comma 4, al pagamento del contributo di vigilanza nonchè al pagamento del contributo al Fondo di garanzia;
c) gli iscritti alla sezione C o D sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza.

2. Il contributo di vigilanza è dovuto anche in caso di inoperatività. Il pagamento del contributo di vigilanza è effettuato secondo quanto stabilito annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 336 del decreto.
3. Il pagamento del contributo al Fondo di garanzia è effettuato nella misura determinata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 115 del decreto.
4. Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro attestano il rinnovo della polizza ovvero, in caso di polizza pluriennale, la conferma dell’efficacia della relativa copertura, mediante trasmissione all’ISVAP di una dichiarazione sostitutiva conforme al corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 6.

Art. 38
(Aggiornamento professionale)

1. Gli intermediari persone fisiche iscritti nel registro e gli addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali in cui opera l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D, aggiornano periodicamente le proprie cognizioni professionali. A tal fine, partecipano annualmente a corsi di formazione in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 30 ore, di cui almeno 15 in aula. L’aggiornamento annuale è effettuato a partire dalla data di iscrizione nel registro o, per gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, dalla data di inizio dell’attività; in ogni caso, l’aggiornamento è effettuato in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dell’evoluzione della normativa di riferimento.
2. I corsi di cui al comma 1 sono tenuti da docenti specializzati con esperienza qualificata nel settore assicurativo e si concludono con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell’aggiornamento professionale. Dall’attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione, deve risultare il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati, i nominativi dei docenti e l’esito positivo del test finale.
3. Per gli intermediari iscritti nella sezione E e per gli addetti all’attività di intermediazione di cui al comma 1, i corsi di aggiornamento professionale sono tenuti od organizzati a cura dell’intermediario che se ne avvale o delle relative imprese preponenti. Per gli intermediari iscritti alla sezione C, i corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese per le quali tali soggetti operano.

Art. 39
(Verifiche periodiche)

1. L’ISVAP può verificare in capo ai soggetti iscritti nel registro:

a) la permanenza del possesso dei requisiti di onorabilità e dell’assenza delle cause di incompatibilità, previsti per l’iscrizione nella sezione di appartenenza;
b) l’osservanza dell’obbligo di aggiornamento professionale, in conformità a quanto a quanto disposto dall’articolo 38.

2. L’ISVAP provvede:

a) alla cancellazione dal registro, ai sensi dell’articolo 26, degli intermediari per i quali le verifiche di cui al comma 1, lettera a), abbiano avuto esito negativo;
b) all’applicazione della sanzione disciplinare, secondo quanto stabilito dall’articolo 62, nei confronti degli intermediari per i quali venga riscontrata l’inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale previsti dall’articolo 38.

3. L’ISVAP verifica annualmente l’osservanza dell’obbligo di possesso della copertura della responsabilità civile, anche mediante controlli presso le imprese che hanno fornito la copertura, nonché l’osservanza degli obblighi di pagamento del contributo al Fondo di garanzia e del contributo di vigilanza, provvedendo, secondo quanto previsto dall’articolo 26, alla cancellazione dal registro degli intermediari inadempienti.

Art. 40
(Controllo delle reti distributive)

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione verificano l’adeguatezza della formazione e dell’aggiornamento professionale effettuati dalle reti distributive di cui si avvalgono, nonché l’osservanza delle regole generali di comportamento di cui all’articolo 47. Le verifiche svolte devono risultare da un rapporto annuale, redatto dall’unità organizzativa a ciò delegata e da inviare all’ISVAP entro sessanta giorni dalla fine dell’anno solare, dopo essere stato sottoposto, con eventuali osservazioni di merito, dal responsabile dell’internal auditing agli organi amministrativi della società. A tal fine per l’anno 2006 e fino all’emanazione di nuove disposizioni le imprese inviano la relazione di cui alle circolari ISVAP n. 533 del 4 giugno 2004 e n. 573 del 21 dicembre 2005.

Capo II
Distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari iscritti nella sezione D del registro

Art. 41
(Condizioni per la distribuzione)

1. La distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari di cui alla sezione D, può essere effettuata a condizione che l’incarico di distribuzione limiti l’operatività dei suddetti intermediari, dei relativi addetti, iscritti nella sezione E o esercenti l’attività di intermediazione all’interno dei locali dove gli iscritti nella sezione D operano, al collocamento di contratti assicurativi standardizzati.
2. Qualora le imprese predispongano procedure di emissione delle polizze direttamente presso i locali degli intermediari iscritti nella sezione D, deve essere comunque garantita l’impossibilità di modificare le condizioni contrattuali stabilite dalle imprese stesse nonché, in caso di emissione delle polizze attraverso collegamenti informatici, la protezione da interferenze interne alla struttura dell’intermediario.
3. Ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del decreto la distribuzione di contratti assicurativi non standardizzati da parte degli intermediari di cui alla sezione D può essere effettuata esclusivamente all’interno dei locali di tali intermediari e a condizione che le persone fisiche che distribuiscono i contratti all’interno di tali locali siano iscritte nella sezione A del registro.

Capo III
Esercizio dell’attività di intermediazione per il tramite di addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario

Art. 42
(Requisiti per lo svolgimento dell’attività)

1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro possono avvalersi, per lo svolgimento dell’attività di intermediazione all’interno dei propri locali, di addetti per i quali abbiano preventivamente accertato:

a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del decreto;
b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione, conformi ai criteri stabiliti dall’articolo 17, comma 2, tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti.

In caso di addetti di intermediari iscritti nella sezione E, il possesso dei suddetti requisiti è accertato dagli intermediari per cui questi ultimi svolgono l’attività. I corsi di formazione professionale sono tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali gli intermediari iscritti nella sezione E operano o delle relative imprese preponenti.

2. Gli intermediari di cui al comma 1:

a) accertano periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astengono dall’utilizzare i soggetti per i quali ne abbiano riscontrato l’insussistenza fino al perdurare della stessa;
b) assicurano che i soggetti di cui si avvalgono siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dall’articolo 38.

3. Gli intermediari, iscritti al registro a norma della Parte V, che si avvalgono di addetti all’attività di intermediazione all’interno dei propri locali, sono tenuti:

a) entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ad accertare il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b), provvedendo, nel caso in cui ne riscontrino l’insussistenza, secondo quanto stabilito dal comma 2, lettera a);
b) successivamente al termine previsto dalla precedente lettera a), agli adempimenti periodici stabiliti dal comma 2.

4. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 3 conservano, ai sensi dell’articolo 57, la documentazione comprovante l’accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.

Capo IV
Disposizioni particolari

Art. 43
(Collocamento di forme pensionistiche complementari)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 44, comma 2, lettera a), il collocamento di forme pensionistiche complementari è consentito agli iscritti nel registro, nonchè agli addetti operanti all’interno dei locali degli intermediari di cui alle sezioni A, B e D, nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità di vigilanza competenti in materia di forme pensionistiche complementari.

Art. 44
(Reti di vendita multilevel marketing)

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 agosto 2005, n. 173, il ricorso da parte delle imprese di assicurazione alla distribuzione di contratti assicurativi a mezzo di intermediari operanti con reti di vendita multilevel marketing è ammesso a condizione che ogni componente della rete sia iscritto nel registro. Il ricorso a tale tecnica di vendita nonè consentito alle imprese con sede legale nel territorio di altri Stati membri, autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica italiana in regime di libertà di prestazione di servizi ed è comunque precluso agli iscritti nella sezione B del registro.
2. In ogni caso, l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa per il tramite delle reti di vendita di cui al comma 1 può essere effettuato purché:

a) l’attività non abbia ad oggetto il collocamento di forme pensionistiche complementari e i contratti di cui all’articolo 41 del decreto;
b) la prospettazione dei contratti avvenga esclusivamente mediante proposte di assicurazione preventivamente numerate, di contenuto immodificabile, che non prevedano clausole di copertura provvisoria, in relazione all’operatività di garanzie immediatamente impegnative per l’impresa;
c) i componenti la rete si astengano dal prospettare al potenziale contraente esemplificazioni di prestazioni a scadenza o preventivi, se non tramite appositi elaborati predisposti dall’impresa, con divieto di fornire informazioni che pregiudichino la libera e consapevole adozione di scelte contrattuali da parte dei contraenti;
d) in caso di attribuzione ai componenti della rete del potere di incassare premi assicurativi, questi ultimi ricevano esclusivamente i mezzi di pagamento previsti dall’articolo 47, comma 3, lettere a) e b), che abbiano quale diretta intestataria o beneficiaria l’impresa e non ricevano denaro contante. Di tale circostanza deve essere fornita menzione nella proposta e nella nota informativa con caratteri idonei per dimensioni e struttura grafica.

3. Le imprese che fanno ricorso alle reti di vendita multilevel marketing:

a) conferiscono ai soggetti che, in forma individuale o societaria, coordinano la rete, un mandato agenziale, opportunamente integrato per tener conto delle peculiarità operative di tale tecnica di vendita; tali soggetti si dotano di uffici periferici, adeguatamente dislocati nelle aree geografiche in cui è concentrata l’attività assuntiva, che effettuano i necessari controlli sull’attività di intermediazione svolta dai componenti della rete;
b) definiscono tipologie di contratti da immettere in distribuzione attraverso la medesima rete, le relative procedure assuntive, la tempistica di rendicontazione della produzione conseguita, nonché l’effettuazione, con cadenza almeno trimestrale, di controlli anche di natura ispettiva;
c) sviluppano infrastrutture atte a fornire immediato riscontro alle richieste di chiarimenti sui contratti offerti, che provvedano anche a svolgere, con adeguate tecniche campionarie, indagini presso i contraenti, al fine di verificare le effettive informazioni precontrattuali fornite dai singoli componenti la rete. Gli esiti di tali controlli devono essere periodicamente illustrati per iscritto ad un responsabile dell’impresa;
d) si dotano di procedure atte a controllare l’utilizzo delle proposte affidate in dotazione alla rete ed a rilevare le modalità di gestione e di recupero della modulistica giacente presso i componenti della rete stessa;
e) garantiscono agli assicurati la necessaria assistenza post-vendita, affidando la gestione dei contratti stipulati all’intermediario che coordina la rete ovvero agli eventuali uffici periferici diretti dell’impresa, ed in ogni caso a strutture che risultino facilmente accessibili da parte degli assicurati e dotate di personale adeguato in termini di numerosità e preparazione professionale; nel caso in cui l’assistenza venga prestata da uffici direzionali dell’impresa, istituiscono un apposito numero verde. All’atto dell’accettazione della proposta o della trasmissione della polizza definitiva, deve essere fornita all’assicurato, per iscritto l’indicazione della struttura che si occupa dell’assistenza post vendita o dell’eventuale numero verde.

Titolo II
Regole di presentazione e comportamento nei confronti della clientela

Art. 45
(Ambito di applicazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262, le disposizioni di cui al presente titolo si applicano all’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa svolta:

- dagli iscritti nel registro;
- dagli addetti a tale attività all’interno dei locali dell’intermediario per il quale operano, con esclusione degli articoli 46, 54 e 57.

Capo I
Regole di comportamento

Art. 46
(Limiti all’esercizio dell’attività di intermediazione)

1. L’attività di intermediario non è cumulabile con la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o suo collaboratore ai sensi dell’articolo 2403-bis del codice civile, responsabile della funzione di internal auditing, presso le imprese di assicurazione preponenti.
2. Con riferimento ai responsabili di altre funzioni aziendali, le imprese adottano e formalizzano adeguate politiche atte a prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse tra l’intermediario e l’impresa connessi al conferimento di incarichi di intermediazione.

Art. 47
(Regole generali di comportamento)

1. Nello svolgimento dell’attività d’intermediazione ed in particolare nell’offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, gli intermediari devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali operano;
c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati;
d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati.

2. Gli intermediari sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione dell’attività svolta, salvo che nei confronti del soggetto per il quale operano o di cui distribuiscono i contratti, nei casi di cui all’articolo 189 del decreto ed in ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. E’ comunque vietato l’utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti lo svolgimento dell’attività di intermediazione, salvo espresso consenso prestato dall’interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:

a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto.
Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a cinquecento euro annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

Art. 48
(Conflitti di interesse)

1. Nell’offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione gli intermediari evitano, secondo quanto disposto dall’articolo 183 del decreto, di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. Qualora il conflitto non risulti evitabile, gli intermediari operano comunque in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.
2. In ogni caso gli intermediari, in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:

a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri.

3. Gli intermediari, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2, provvedono all’individuazione ed alla gestione dei conflitti di interesse secondo modalità appropriate in funzione delle dimensioni e della complessità della loro attività.

Art. 49
(Informativa precontrattuale)

1. In occasione del primo contatto con il contraente, gli intermediari consegnano a quest’ultimo copia di un documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento cui gli stessi intermediari sono tenuti a norma del decreto e del presente Regolamento, conforme al modello di cui all’allegato n. 7A.
2. Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano al contraente:

a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’allegato n. 7B, da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività. La dichiarazioneè aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti ed è consegnata anche in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche;
b) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

3. La consegna della documentazione di cui al comma 1 e 2 deve risultare da un’apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente. L’intermediario conserva la documentazione atta a comprovare l’adempimento degli obblighi di consegna previsti dai commi 1 e 2.
4. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, di un contratto di assicurazione, forniscono al contraente informazioni tali da consentire a quest’ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. A tal fine, in funzione della complessità del contratto offerto, illustrano al contraente le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta.
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a), nonché da quanto disposto al comma 3 in relazione a tali obblighi, gli intermediari di assicurazione quando operano nei grandi rischi.

Art. 50
(Informativa su potenziali situazioni di conflitto di interesse)

1. Nella dichiarazione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), l’intermediario fornisce al contraente anche le seguenti informazioni:

a) se è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale;
b) se un’impresa di assicurazione o l’impresa controllante di una impresa di assicurazione, di cui deve essere indicata la denominazione sociale, è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale opera;
c) con riguardo al contratto proposto:

- se fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale. In tale circostanza l’intermediario è tenuto a fondare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
- se, in virtù di un obbligo contrattuale, sia tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;
- se propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso, su richiesta del contraente, indica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d’affari, fermo restando l’obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
- nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura delle provvigioni o dei compensi riconosciutagli dall’impresa, o distintamente, dalle imprese in relazione alle polizze offerte.

Art. 51
(Modalità dell’informativa)

1. L’informativa di cui agli articoli 49, 50 e 52 è fornita:

a) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile.

2. L’informativa di cui all’articolo 49, commi 1 e 2, è fornita su supporto cartaceo o altro supporto durevole e accessibile per il contraente. L’informativa di cui all’articolo 49, comma 1 e comma 2, lettera a) può essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente; in tali casi l’intermediario provvede a fornire l’informativa su supporto cartaceo o altro supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi.

Art. 52
(Adeguatezza dei contratti offerti)

1. Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si avvalgono affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali di quest’ultimo, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio del contraente medesimo.
2. In ogni caso, gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente. A tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale.
3. Con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita, gli intermediari chiedono in particolare notizie sulle caratteristiche personali del contraente, con specifico riferimento all’età, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa, alla sua propensione al rischio e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura, durata ed eventuali rischi finanziari connessi al contratto da concludere.
4. Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta, sottoscritta dal contraente, nella quale è inserita specifica avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze.
5. Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. Dell’informativa fornita, inclusi i motivi dell’inadeguatezza, è data evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario.

Art. 53
(Documentazione da consegnare ai contraenti)

1. Gli intermediari rilasciano al contraente, oltre alla documentazione di cui all’articolo 49, copia del contratto e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto.

Art. 54
(Obblighi di separazione patrimoniale)

1. Ai sensi dell’articolo 117 del decreto, i premi versati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell’intermediario medesimo.
2. Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all’articolo 117, commi 2 e 3 del decreto, i premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all’impresa o all’intermediario stesso espressamente in tale qualità.
Il versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre i cinque giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti.
Gli intermediari che operano per più imprese adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l’attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati.
Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.
3. Le disposizioni del comma 1 e 2 si applicano agli iscritti nella sezione B, esclusivamente nel caso in cui gli stessi si trovino in una delle condizioni previste dal successivo articolo 55, comma 1.

Art. 55
(Adempimento delle obbligazioni pecuniarie)

1. L’articolo 118, comma 1, del decreto trova applicazione nei confronti degli intermediari di cui alla sezione B, purché:

a) gli stessi siano autorizzati da un’impresa di assicurazione all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati od agli altri aventi diritto, in forza di un’espressa previsione contenuta nell’accordo stipulato con l’impresa medesima;
b) ove l’accordo di cui alla precedente lettera a) sia stato stipulato con un intermediario iscritto nella sezione A, tale accordo sia stato ratificato dall’impresa preponente di quest’ultimo intermediario;
c) nel caso di polizza assunta in coassicurazione, le attività indicate alla lettera a) siano previste nell’accordo sottoscritto con l’impresa delegataria. In tale circostanza, le disposizioni dell’articolo 118, comma 1 hanno effetto nei confronti di ciascuna delle imprese coassicuratrici.

2. Nelle dichiarazioni di cui agli articoli 49, comma 2, lettera a) e 60, comma 2, gli intermediari iscritti nella sezione B forniscono al contraente specifica informativa riguardo alla sussistenza o meno dell’autorizzazione a svolgere le attività indicate dal comma 1 ed ai conseguenti effetti.
3. L’informativa di cui al comma 2 deve essere fornita anche dagli intermediari che collaborano con soggetti iscritti nella sezione B, fermo restando che in tal caso l’autorizzazione all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati od agli altri aventi diritto sussiste solo se espressamente riferita anche ad essi nell’accordo sottoscritto con l’impresa.

Art. 56
(Contratti in forma collettiva)

1. Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi e sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, le disposizioni degli articoli 48, 49, commi 1, 2 e 3, 51 e 53 si applicano nei confronti degli assicurati, oltre che del contraente.

Art. 57
(Conservazione della documentazione)

1. Gli intermediari, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di legge, conservano nei luoghi comunicati ai sensi dell’articolo 36 la documentazione concernente:

a) i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell’attività di intermediazione ed eventuali procure;
b) i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa;
c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;
d) la corrispondenza intercorsa con le imprese o con gli intermediari per i quali operano, relativa all’attività di intermediazione svolta;
e) la formazione professionale di cui agli articoli 17 e 21 e l’aggiornamento professionale di cui all’articolo 38;
f) l’evidenza dei soggetti che svolgono attività di intermediazione nell’ambito della loro organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa della polizza di cui agli articoli 11 e 15;
g) l’iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e l’aggiornamento professionale effettuato dagli stessi, nonché la documentazione relativa agli accertamenti svolti ai sensi dell’articolo 42 con riguardo agli addetti operanti all’interno dei propri locali.

Per gli intermediari iscritti nella sezione C la documentazione di cui al comma 1, lettere da a) ad e), può essere conservata dalle imprese per conto delle quali tali soggetti operano, che provvedono tempestivamente a comunicare all’ISVAP i luoghi, diversi dalla sede legale, dove tale documentazione è eventualmente conservata.
2. In caso di cessazione dell’incarico di intermediazione, l’obbligo di conservare la documentazione di cui al comma 1, lettere b) e c), viene meno con la riconsegna all’impresa della documentazione stessa.
3. Le imprese conservano, negli stessi termini di cui al comma 1, presso la sede legale o i diversi luoghi comunicati all’ISVAP, la documentazione relativa alla formazione e all’aggiornamento professionale eventualmente impartiti agli intermediari di cui si avvalgono.
4. La documentazione di cui ai commi 1 e 3 può essere conservata anche mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente.

Capo II
Contratti di assicurazione a distanza

Art. 58
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano all’attività di intermediazione tramite tecniche di comunicazione a distanza relativa a contratti di assicurazione sulla vita rivolti a contraenti aventi il domicilio abituale, o se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica italiana e a contratti di assicurazione contro i danni per la copertura di rischi ubicati nel medesimo territorio.
2. L’esercizio dell’attività di intermediazione di cui al comma 1 è consentito agli intermediari iscritti al registro e agli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro che siano stati inseriti nell’elenco annesso al registro secondo quanto previsto dall’articolo 33.

Art. 59
(Regole particolari di comportamento)

1. Nello svolgimento dell’attività di cui all’art. 58, comma 1, gli intermediari sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190 nonché le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 52, 53, 54, 55 e 57.
2. Gli intermediari iscritti al registro devono anche:

a) avere preventivamente effettuato una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a quelle per le quali operano, concernente l’applicazione di tali tecniche di vendita, dalla quale risultino le modalità e l’oggetto delle stesse, nonché l’impegno a garantire l’osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e ad effettuare analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale;
b) definire con le imprese preponenti o con quelle per le quali operano le procedure di cui alla precedente lettera a), nonché sottoporsi alle verifiche sull’attuazione in concreto di tali tecniche di vendita, svolte dalle stesse imprese;
c) assumere nei confronti delle imprese preponenti o di quelle per le quali operano ogni responsabilità, anche derivante dall’eventuale intervento di propri addetti, connessa allo svolgimento dell’incarico tramite tecniche a distanza.

Art. 60
(Informazioni da fornire al contraente)

1. Prima che il contraente sia vincolato da un contratto di assicurazione a distanza, l’intermediario gli rende noti:

a) gli elementi informativi di cui all’allegato n. 7B;
b) la descrizione delle principali caratteristiche del servizio o del contratto offerto;
c) il premio totale, che il contraente deve corrispondere, compresi i relativi oneri, commissioni, spese ed imposte;
d) qualsiasi costo specifico aggiuntivo posto a carico del contraente, relativo all’utilizzazione della tecnica a distanza.

In caso di vendita per telefono le informazioni da fornire al contraente sono quelle previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190.
2. L’intermediario trasmette al contraente, prima che lo stesso sia vincolato dal contratto e secondo le modalità stabilite dall’articolo 51, commi 1 e 2, una dichiarazione contenente le informazioni previste dal comma 1, il riepilogo dei principali obblighi di comportamento di cui all’allegato n. 7A e la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
3. Gli intermediari conservano la documentazione atta a comprovare l’adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dal comma 2.

Art. 61
(Attività di intermediazione tramite internet)

1. Qualora gli intermediari esercitino l’attività di intermediazione tramite internet, il relativo sito web deve consentire l’agevole identificazione degli stessi, nonché l’accertamento della loro iscrizione nel registro. A tal fine, il sito web deve indicare:

a) i dati identificativi dell’intermediario;
b) l’indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica;
c) il numero e la data di iscrizione al registro, nonché l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’ISVAP.

2. Per gli intermediari iscritti nell’elenco annesso al registro di cui all’articolo 33, il sito web deve riportare le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), con l’indicazione dell’eventuale sede secondaria, nonché la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia con l’indicazione dell’autorità di vigilanza del Stato membro d’origine.
3. All’attività di intermediazione tramite internet si applicano i principi generali previsti dalla circolare ISVAP del 17 gennaio 2000, n. 393.



 
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