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Parte IV
Provvedimenti sanzionatori
Art. 62
(Violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari)
1. L’ISVAP, secondo la procedura prevista dall’articolo 331 del decreto e dal relativo regolamento di attuazione, dispone l’irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 329 del medesimo decreto nei confronti delle persone fisiche iscritte al registro, per qualsiasi violazione di norme del decreto, del presente Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dall’ISVAP. La sanzione è graduata in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, l’ISVAP:
a) dispone la radiazione in caso di:
1) esercizio dell’attività di intermediazione in violazione dell’articolo 35, comma 2;
2) contraffazione o falsificazione della documentazione contrattuale;
3) contraffazione della firma del contraente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;
4) mancata rimessa alle imprese di somme percepite a titolo di premi assicurativi o indebita acquisizione di somme, destinate ai risarcimenti o ai pagamenti, dovute dalle imprese agli assicurati o ad altri aventi diritto;
5) violazione delle disposizioni dell’articolo 54;
6) esercizio dell’attività di intermediazione in violazione delle disposizioni della Parte III, Titolo I, Capi II e IV;
7) comunicazione o trasmissione di informazioni e consegna o trasmissione di documenti, al contraente o all’ISVAP, non rispondenti al vero;
8) svolgimento dell’attività di intermediazione da parte degli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, in assenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile;
9) ripresa dell’attività da parte degli intermediari iscritti nelle sezioni A o B come inoperativi, in assenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile;
10) esercizio dell’attività di intermediazione per il tramite di addetti non iscritti al registro operanti al di fuori dei propri locali;
b) dispone la censura in caso di:
1) inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 36, comma 1, lettera a), comma 2 o comma 5;
2) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 38;
3) esercizio dell’attività di intermediazione per il tramite di addetti non in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 42;
4) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 46;
5) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 47, comma 1, lettera a), lettera b) con riferimento alle violazioni di disposizioni legislative o regolamentari, lettera c), lettera d) o 47, comma 2;
6) accettazione dal contraente di mezzi di pagamento diversi o aventi caratteristiche difformi da quelle prescritte dall’articolo 47, comma 3;
7) violazione delle disposizioni di cui agli articoli 48, 49 o 50;
8) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 51;
9) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 52;
10) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 53;
11) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 55, comma 2 o comma 3;
12) inosservanza degli obblighi di conservazione della documentazione di cui all’articolo 57;
13) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 59;
14) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 60.
15) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 61.
c) dispone il richiamo per fatti di lieve manchevolezza.
3. Per le violazioni elencate al comma 2, l’ISVAP, tenuto conto delle circostanze, della recidiva e di ogni elemento disponibile, può disporre in luogo della sanzione prevista quella immediatamente inferiore o superiore.
4. Nei casi in cui sia configurabile una corresponsabilità della società di intermediazione per omesso controllo o per disfunzioni organizzative tali da aver consentito la sistematica reiterazione dell’illecito disciplinare, la radiazione della persona fisica che esercita l’attività in ambito societario comporta anche la cancellazione della società.
5. L’irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione forma di oggetto di pubblicazione sul Bollettino e sul sito dell’ISVAP.
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